Cassazione
Civile, Sez. II (Sent.), 10.04.2013, n. 8782: Il momento in cui “nasce” il
debito nei confronti
del condominio ai fini del pagamento in caso di vendita dell'unità immobiliare
Presidente
Dott. Rovelli Luigi Antonio, Relatore Dott. Carrato Aldo
In caso
di vendita di una unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati
deliberati lavori di straordinaria
manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, qualora
venditore e compratore
non si siano diversamente accordati in ordine alla ripartizione delle relative
spese, è tenuto a
sopportarne i costi chi era proprietario dell'immobile al momento della
delibera assembleare
che abbia disposto l'esecuzione dei detti interventi, avendo tale delibera
valore costitutivo
della relativa obbligazione; di conseguenza, ove le spese in questione siano
state deliberate
antecedentemente alla stipulazione del contratto di vendita, ne risponde il
venditore, a nulla
rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite
successivamente, e l'acquirente ha
diritto di rivalersi, nei confronti del medesimo, di quanto pagato al
condominio per tali spese, in forza del
principio di solidarietà passiva di cui all'art. 63 disp. att. cod. civ..
Nessun commento:
Posta un commento