martedì 25 giugno 2013

Cassazione Civile, Sez. II (Sent.), 08.04.2013, n. 8525: La compensazione di crediti – debiti nei confronti di un condomino

Il Condominio, quando è debitore nei confronti di un condomino per attività da questi prestate e, nel contempo, creditore nei confronti dello stesso per spese condominiali, non può portare in compensazione i due importi e, per questo, chiedere la revoca del decreto ingiuntivo ottenuto dal condomino nei confronti del condominio.
Infatti, in materia di condominio vige il principio, a tutela d'interessi generali ritenuti prevalenti e meritevoli d'autonoma considerazione, dell'esecutività della delibera assembleare, pur in pendenza d'opposizione e che è riservato al giudice dell'opposizione ex art. 1137 c.c. il potere di sospendere l'esecuzione della delibera, tuttavia, quando viene in questione un credito portato da un titolo la cui esecutività facoltizza la semplice temporanea esigibilità, l'eventualità che il titolo cada o venga modificato per effetto di una esperita o esperibile impugnazione, necessariamente impedisce l'operatività della compensazione, cioè l'estinzione delle obbligazioni in gioco.
La compensazione è infatti un modo di estinzione dell'obbligazione diverso dal pagamento, per cui postula il definitivo accertamento delle obbligazioni da estinguere e non è applicabile a situazioni provvisorie. L'estinzione di compensazione (legale) di due debiti (art. 1242 c.c.) postula non solo la liquidità ed esigibilità degli stessi ma anche la loro certezza e di tale carattere difetta il credito riconosciuto da una sentenza o da altro titolo, provvisoriamente eseguibile, poiché la provvisoria esecutività facoltizza solo la temporanea esigibilità del credito (determinato nel suo ammontare) ma non ne comporta l'irrevocabile certezza






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