Il
Condominio, quando è debitore nei confronti di un condomino per attività da
questi prestate e, nel contempo,
creditore nei confronti dello stesso per spese condominiali, non può portare in compensazione
i due importi e, per questo, chiedere la revoca del decreto ingiuntivo ottenuto
dal condomino
nei confronti del condominio.
Infatti,
in materia di condominio vige il principio, a tutela d'interessi generali
ritenuti prevalenti e meritevoli
d'autonoma considerazione, dell'esecutività della delibera assembleare, pur in
pendenza d'opposizione
e che è riservato al giudice dell'opposizione ex art. 1137 c.c. il potere di
sospendere l'esecuzione
della delibera, tuttavia, quando viene in questione un credito portato da un
titolo la cui esecutività
facoltizza la semplice temporanea esigibilità, l'eventualità che il titolo cada
o venga modificato
per effetto di una esperita o esperibile impugnazione, necessariamente
impedisce l'operatività
della compensazione, cioè l'estinzione delle obbligazioni in gioco.
La
compensazione è infatti un modo di estinzione dell'obbligazione diverso dal
pagamento, per cui postula
il definitivo accertamento delle obbligazioni da estinguere e non è applicabile
a situazioni provvisorie.
L'estinzione di compensazione (legale) di due debiti (art. 1242 c.c.) postula
non solo la liquidità
ed esigibilità degli stessi ma anche la loro certezza e di tale carattere
difetta il credito riconosciuto
da una sentenza o da altro titolo, provvisoriamente eseguibile, poiché la
provvisoria esecutività
facoltizza solo la temporanea esigibilità del credito (determinato nel suo
ammontare) ma non ne
comporta l'irrevocabile certezza
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