giovedì 23 maggio 2013

REVOCABILE IL DECRETO INGIUNTIVO EMESSO IN BASE A BILANCI MAI APPROVATI DALL’ASSEMBLEA DI CONDOMINIO


L’amministratore può ottenere un decreto ingiuntivo contro il condomino moroso in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea. L’approvazione fornisce la prova documentale dell’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, che legittima il creditore-condominio a richiedere l’ingiunzione di pagamento.
L’amministratore può agire in giudizio per ottenere un decreto ingiuntivo contro i condomini morosi sulla base dell’ultimo stato di ripartizione approvato dall’assemblea. Ne consegue che la mancata approvazione dei bilanci e dei relativi riparti di spese comporta che nessuna ingiunzione possa essere emessa nei confronti del condomino. È questo il principio che si ricava dalla sentenza n. 10995 del 9 maggio 2013, con la quale la Corte di Cassazione torna a occuparsi del procedimento monitorio attivato dall’amministratore nei confronti del condomino moroso, con particolare riferimento all’ingiunzione di pagamento emessa in base a bilanci irregolari in quanto mai approvati dall’assemblea.
Il caso. Il condomino proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con il quale il giudice gli aveva ingiunto il pagamento delle somme dovute a titolo di oneri condominiali mai corrisposti. Rigettata l’opposizione sia in primo che in secondo grado, la stessa veniva reiterata dal condomino innanzi alla Corte di Cassazione. Tra gli altri motivi di ricorso, il condominio sostiene che il decreto ingiuntivo sia stato emesso sulla base di bilanci mai approvati dall’assemblea di condominio.
I debiti condominiali devono risultare dai bilanci approvati dall’assemblea. Ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., l’amministratore di condominio, sulla base dell’ultimo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, agisce contro i condomini morosi proponendo ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al giudice competente, anche senza la preventiva autorizzazione dell’organo assembleare. Il legislatore, dunque, subordina espressamente il potere dell’amministratore di agire in via monitoria alla prova documentale del debito, che deve risultare dalle voci del bilancio condominiale regolarmente approvato dall’assemblea, secondo le modalità e le maggioranze richieste dalla legge.
Per iniziare il procedimento monitorio, dunque, è necessario che l’assemblea abbia approvato un piano di ripartizione e, di conseguenza, accertato lo stato di morosità del condomino. In questo modo il condominio sarà titolare di un credito certo (in quanto approvato dall’assemblea), liquido (perché determinato nel suo ammontare) ed esigibile (poiché lo stato di morosità fa maturare le quote dovute), soddisfacendo tutti i presupposti richiesti per l’avvio della procedura ingiuntiva ex artt. 633 e ss. c.p.c.
La decisione della cassazione. Nel caso di specie risulta documentalmente provato che i bilanci posti alla base del decreto ingiuntivo non erano stati approvati, circostanza questa, peraltro, già sollevata durante il giudizio di opposizione e del tutto ignorata, senza motivo, dal giudice del merito.
Nello specifico, il decreto ingiuntivo in questione è stato richiesto sulla base di bilanci irregolari, irregolarità confermata dallo stesso condominio, che ha dovuto convocare anni dopo l’assemblea per l’approvazione e la regolarizzazione dei bilanci medesimi.
Pertanto, concludono i Giudici di legittimità, anche prescidendo dalle eccepite nullità delle deliberazioni assembleari in questione, la mancata approvazione dei bilanci e dei relativi riparti di spese comporta che nessuna ingiunzione poteva essere emessa nei confronti del condomino. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa ad altra sezione della Corte d’appello.
Nota a Cassazione civile, sentenza 9 maggio 2013, n. 10995 a cura dell'Avv. Giuseppe Donato Nuzzo www.agire.tv

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