Cassazione civile, Sez. III, sentenza del 13 marzo 2013, n. 6292
Nella fattispecie, i giudici di legittimità, confermando la
decisione assunta in entrambi i gradi del giudizio di merito, hanno affermato
la responsabilità della ditta che ha eseguito i lavori sugli impianti idrici
presenti nei locali, da cui erano originate le infiltrazioni, in solido con la
società committente dei lavori medesimi, nella sua qualità di conduttrice
dell’immobile e, dunque, di custode dello stesso. Nessuna responsabilità è
invece attribuibile al proprietario dell’immobile che, concedendolo in
locazione, si è spogliato della disponibilità dello stesso a favore del
conduttore, per cui è a quest’ultimo che va riferita la responsabilità dei
danni subiti dal terzo e connessi all’immobile locato.
La decisione in commento s’inserisce nel solco di un orientamento
giurisprudenziale consolidato ed offre lo spunto per alcune brevi
considerazioni intorno al più ampio tema della responsabilità del committente,
in solido con l’appaltatore, per i danni subiti da terzi e connessi
all’esecuzione dell’attività oggetto del contratto d’appalto.
Fonte www.agire.tv
Nessun commento:
Posta un commento