I controlli vanno
effettuati da personale (o ditte) specializzate e riconosciute ai sensi del DM
37/2008 e secondo le istruzioni
del produttore l’impianto. Questi controlli hanno tempistiche variabili sulla
base della tipologia e della
potenza dell’impianto e con il nuovo D.P.R. risultano meno severi.
Vi è anche una specifica
sulle ispezioni, volte a garantire l’efficienza energetica degli impianti e il
lodo corretto dimensionamento
e le operazioni devono essere eseguite da soggetti autorizzati, necessariamente diversi da quelli
coinvolti nella progettazione, installazione e manutenzione degli impianti
termici, al fine di rispettare l’assoluta
indipendenza e imparzialità nell’attività ispettiva.
Infine, il D.P.R.
stabilisce anche gli obblighi per l’amministratore di condominio e per il
proprietario unico di più unità immobiliari.
Entrambi dovranno esporre una tabella che riporti l’indicazione del periodo di accensione e orario di
attivazione giornaliera, le generalità e il recapito del responsabile
dell'impianto e il codice dell'impianto
assegnato dal Catasto territoriale degli impianti termici istituito dalla
Regione o Provincia autonoma.
tratto da anaci notizie italia
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