Il fatto. In particolare sullo stesso, oggetto
della controversia, insisteva una veranda
abusiva successivamente demolita dalla parte
convenuta. Gli attori, in qualità di proprietari
dell’edificio adiacente, richiedevano l’accertamento
dell’acquisto per usucapione del lastrico solare, l’acquisto per
accessione della veranda fabbricata sullo stesso, oltre a domanda di risarcimento danno derivante dal
deprezzamento commerciale del bene in proprietà della parte attrice conseguente
alla illegittima occupazione della superficie ed alla costruzione del manufatto abusivo.
La decisione. Il Giudice di merito, ricordando la
funzione del lastrico solare - quale quella di copertura dell’immobile sottostante
- ha ritenuto che l’acquisto per usucapione della sua proprietà esclusiva non sia configurabile
proprio per una incompatibilità con la funzione suddetta. Conseguentemente, sarebbe
rivendicabile dal terzo unicamente il possesso di uno ius in re aliena, e precisamente “il diritto di
mantenere la proprietà della cosa edificata al di sopra e di edificare sull’area senza che operi il diritto
di accessione”. Si
ritiene, difatti, imprescindibile il compossesso del proprietario dell’edificio
sottostante che in nessun caso può essere sacrificato da una sentenza che accerti l’intervenuta usucapione
del diritto di proprietà.
È importante precisare che il
diritto di superficie, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, si considera
compatibile, come si desume dall’articolo 1126 cod. civ. in tema di lastrici solari ad uso esclusivo,
con la funzione di copertura del fabbricato alla quale ordinariamente tali superfici
assolvono (Cass. civ., nn. 926/1997 e 3236/1984).
Nel caso di specie, il Giudice
specifica che, relativamente alla veranda, l’acquisto per usucapione non può riguardare un manufatto
abusivo, pertanto incommerciabile, ma solo la porzione della superficie del lastrico solare sul
quale tale manufatto insisteva anteriormente alla demolizione.
Per le suddette motivazioni, il
Tribunale di Milano con sentenza n. 13879/2012 riconosce l’usucapione del diritto di
superficie del lastrico solare, limitatamente alla sola porzione risultante dai documenti prodotti in causa.
Daniela Siblio A cura di Agire - Agenzia
Giornalistica Real Estate
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