mercoledì 21 novembre 2012

L’appartamento destinato a portineria rimane soggetto al contenuto del contratto originario


La pattuizione contrattuale che assegna, in favore del condominio, una determinata destinazione all’alloggio del portiere rappresenta un ostacolo superabile solo dalla volontà delle parti. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 18501/12.
Gli acquirenti di un immobile chiedono al Tribunale la di dichiarazione di finita locazione di un immobile che, acquistato con destinazione a portineria, in realtà non era mai stato adibito a tale uso ma utilizzato dal condominio come deposito. Entrambi i giudizi di merito non hanno buon esito e i proprietari ricorrono per cassazione.
Vincolo, obbligazione … I ricorrenti sostengono che il giudice d’appello avrebbe dovuto, tenuto conto dell’eccezione di estinzione del vincolo di destinazione per non uso promossa in quella sede, superare il dato probatorio offerto dal condominio, ossia l’atto di compravendita dal quale risultava la destinazione.
La Cassazione rigetta il ricorso, confermando che non vi è motivo di ritenere che si sia voluto costituire «una servitù o un diritto reale di uso ex art. 1021 c.c. in favore del condominio, ma solo una obbligazione propter rem» non ancora estinta. Infatti, tale vincolo risulta stabilito dalle parti in forza della pattuizione contrattuale (compravendita) in favore del condominio. Quanto alla prova del mantenimento da parte del condominio del vincolo appena descritto, la Suprema Corte respinge le argomentazioni proposte dal ricorrente, stabilendo che – oltre al rilievo ‘pattizio’ – occorre tener conto anche delle attendibili deposizioni testimoniali.
Riguardo all’asserita presenza di un simile errore di diritto il Collegio afferma che «in presenza di una obbligazione propter rem il c.d. corrispettivo è irrilevante la fine di escludere la sussistenza di una tale obbligazione che costituisce, comunque, un vincolo di destinazione al bene ed è insensibile, pertanto, ad ogni connotazione economica».
 In sostanza, ciò che conta è la caratterizzazione giuridica del bene stesso, la cui evoluzione muta per il volere delle parti, che nel caso di specie non comprende una modificazione del vincolo di destinazione.
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