La pattuizione contrattuale che assegna, in favore
del condominio, una determinata destinazione all’alloggio
del portiere rappresenta un ostacolo superabile solo
dalla volontà delle parti. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 18501/12.
Gli acquirenti di un immobile chiedono al Tribunale
la di dichiarazione di finita locazione di un immobile che, acquistato con destinazione a portineria, in realtà
non era mai stato adibito a tale uso ma utilizzato dal
condominio come deposito. Entrambi i giudizi di merito non hanno buon esito e i proprietari ricorrono per cassazione.
Vincolo, obbligazione … I ricorrenti sostengono che
il giudice d’appello avrebbe dovuto, tenuto conto dell’eccezione di estinzione del vincolo di
destinazione per non uso promossa in quella sede, superare il dato probatorio offerto dal condominio, ossia l’atto di compravendita dal quale risultava la destinazione.
Riguardo all’asserita presenza di un simile errore di
diritto il Collegio afferma che «in presenza di una
obbligazione propter rem il c.d. corrispettivo è irrilevante la
fine di escludere la sussistenza di una tale obbligazione che costituisce, comunque, un vincolo di destinazione al
bene ed è insensibile, pertanto, ad ogni connotazione economica».
In sostanza, ciò che conta è la caratterizzazione giuridica del bene stesso, la cui evoluzione muta per il volere delle parti, che nel caso di specie non comprende una modificazione del vincolo di destinazione.
In sostanza, ciò che conta è la caratterizzazione giuridica del bene stesso, la cui evoluzione muta per il volere delle parti, che nel caso di specie non comprende una modificazione del vincolo di destinazione.
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