Un numero indeterminato di persone al di fuori del condominio. Ecco cosa fa scattare il reato di
disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. I rumori
molesti che infastidiscono solo i condomini, invece, non sono penalmente rilevanti.
Vicini di casa rumorosi. Sbattono la porta dell’appartamento, quella dell’ingresso condominiale, urlano per le scale e sbattono tavoli e sedie sul
pavimento. Rumori molesti, insomma che, però, non configurano nessun reato se non disturbano la quiete pubblica di
«un numero indeterminato di persone» al di fuori del
palazzo. Così ha deciso la Cassazione con la
sentenza 25225/12. Il caso. 3 persone dello stesso nucleo familiare
vengono condannate per il reato di disturbo delle occupazioni
o del riposo delle persone (art. 659 c.p.). A far scattare
l’azione penale ci hanno pensato 5 condomini e l’amministrato La
famiglia, con i troppi rumori molesti - fuori e dentro il proprio appartamento – cagiona disturbo agli altri condomini.
È la quiete pubblica che viene tutelata. Ma la
faccenda non finisce qui. Infatti, i 3 si rivolgono alla Corte di
Cassazione affermando che «il disturbo da essi arrecato era
rimasto circoscritto all’interno delle mura condominiali, sì
da non essere idoneo ad arrecare danno ad una generalità indistinta di persone».
Niente di più corretto, almeno secondo i Giudici di legittimità, il quale precisano che l’elemento della contravvenzione contestata è «l’idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di
persone» e, nel caso di specie, tale requisito manca.
Pertanto, la sentenza impugnata viene annullata senza rinvio
perché il fatto non sussiste.
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