martedì 9 ottobre 2012

Video e riscaldamento, nuove regole per il condominio


Via libera a maggioranza alla videosorveglianza condominiale. La ripresa di spazi e aree comuni raggiunge così certezza normativa, all'interno di una grande confusione giurisprudenziale. È una delle novità introdotte dalla riforma del condominio approvata alla
camera venerdì scorso in seconda lettura e ora al senato
per l'ormai sicuro sì definitivo. Ma vediamo le principali
novità.

La videosorveglianza. 

L'installazione di sistemi di videosorveglianza viene sovente effettuata da persone
fisiche per fini esclusivamente personali. In tali ipotesi possono rientrare, a titolo esemplificativo, strumenti di videosorveglianza idonei a identificare coloro che si
accingono a entrare in luoghi privati (videocitofoni ovvero altre apparecchiature che rilevano immagini o suoni, anche tramite registrazione), oltre a sistemi di ripresa installati
nei pressi di immobili privati e all'interno di condomini e loro pertinenze (quali posti auto e box).
In tal caso la disciplina del Codice non trova applicazione qualora i dati non siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi. Si ricorda però che, seppure non trovi
applicazione la disciplina del Codice, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata, l'angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (ad esempio antistanti l'accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad ambiti antistanti l'abitazione di altri condomini.
Per quanto riguarda l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse, sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice civile. Ma si devono osservare alcune regole. 
a) Informativa. Le persone che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati con cartelli della presenza delle telecamere, i cartelli devono essere resi visibili anche quando il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno. Nel caso in cui i sistemi di videosorveglianza installati siano collegati alle forze di polizia è necessario apporre uno specifico cartello che lo evidenzi.
b) Conservazione. Le immagini registrate possono essere conservate per periodo limitato e fino ad un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini.
c) Consenso. Contro possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ecc. si possono installare telecamere senza il consenso dei soggetti ripresi, ma sempre sulla base
delle prescrizioni indicate dal Garante.

Addio riscaldamento centralizzato. 

La riforma modifica l'articolo 1118 del codice civile per precisare che il singolo
condomino può distaccarsi dall'impianto centralizzato di riscaldamento, ma solo in presenza di due condizioni. La prima è che l'unità abitativa non gode della normale
erogazione di calore, per problemi tecnici all'impianto condominiale, che non vengono risolti nel corso di una intera stagione di riscaldamento. La seconda è che il
distacco non comporti squilibri tali da compromettere la normale erogazione di calore agli altri condomini o aggravi di spesa.

Antonio Ciccia www.italiaoggi.it

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