Via libera a maggioranza alla
videosorveglianza condominiale. La ripresa di spazi e
aree comuni raggiunge così certezza normativa, all'interno
di una grande confusione giurisprudenziale. È una
delle novità introdotte dalla riforma del condominio approvata alla
camera venerdì scorso in seconda
lettura e ora al senato
per l'ormai sicuro sì definitivo. Ma
vediamo le principali
novità.
La videosorveglianza.
L'installazione di sistemi di videosorveglianza viene sovente
effettuata da persone
fisiche per fini esclusivamente
personali. In tali ipotesi possono rientrare, a titolo
esemplificativo, strumenti di videosorveglianza idonei a identificare
coloro che si
accingono a entrare in luoghi
privati (videocitofoni ovvero altre apparecchiature che rilevano
immagini o suoni, anche tramite registrazione), oltre a
sistemi di ripresa installati
nei pressi di immobili privati e
all'interno di condomini e loro pertinenze (quali posti auto e
box).
In tal caso la disciplina del Codice
non trova applicazione qualora i dati non siano comunicati
sistematicamente a terzi ovvero diffusi. Si ricorda
però che, seppure non trovi
applicazione la disciplina del Codice,
al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze
illecite nella vita privata, l'angolo visuale delle riprese deve
essere comunque limitato ai soli spazi di propria
esclusiva pertinenza (ad esempio antistanti l'accesso alla
propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa,
anche senza registrazione di immagini, relativa
ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni)
ovvero ad ambiti antistanti l'abitazione di altri
condomini.
Per quanto riguarda l'installazione
sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a
consentire la videosorveglianza su di esse, sono
approvate dall'assemblea con la maggioranza di
cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice
civile. Ma si devono osservare alcune regole.
a) Informativa. Le persone
che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati
con cartelli della presenza delle telecamere, i
cartelli devono essere resi visibili anche quando il sistema di
videosorveglianza è attivo in orario notturno. Nel caso
in cui i sistemi di videosorveglianza installati siano
collegati alle forze di polizia è necessario apporre uno
specifico cartello che lo evidenzi.
b) Conservazione. Le immagini
registrate possono essere conservate per periodo limitato e
fino ad un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze
di ulteriore conservazione in relazione a indagini.
c) Consenso. Contro possibili
aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo,
prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ecc. si possono
installare telecamere senza il consenso dei soggetti
ripresi, ma sempre sulla base
delle prescrizioni indicate dal Garante.
Addio riscaldamento centralizzato.
La riforma modifica l'articolo 1118 del codice civile
per precisare che il singolo
condomino può distaccarsi
dall'impianto centralizzato di riscaldamento, ma solo in presenza
di due condizioni. La prima è che l'unità abitativa non
gode della normale
erogazione di calore, per problemi
tecnici all'impianto condominiale, che non vengono
risolti nel corso di una intera stagione di riscaldamento. La
seconda è che il
distacco non comporti squilibri tali
da compromettere la normale erogazione di calore agli
altri condomini o aggravi di spesa.
Antonio
Ciccia www.italiaoggi.it
Nessun commento:
Posta un commento