OGGETTO: Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 - Disposizioni in
materia di
responsabilità
solidale dell’appaltatore - Chiarimenti
Premessa:
Lo scorso 12 agosto è entrato in vigore l’articolo
13-ter del decreto legge
22 giugno 2012, n. 83 (cd. decreto crescita) –
convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134 – che, sostituendo
integralmente il comma 28
dell’articolo 35 del DL n. 223 del 2006, ha modificato la
disciplina in materia di
responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto
e subappalto di opere e
servizi.
La disposizione, in estrema sintesi, prevede la
responsabilità
dell’appaltatore e del committente per il versamento
all’Erario delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta
sul valore aggiunto dovuta
dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione
alle prestazioni effettuate
nell’ambito del contratto. La norma esclude tale
responsabilità se
l’appaltatore/committente acquisisce la
documentazione attestante che i
versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento
del corrispettivo, sono stati
correttamente eseguiti dal
subappaltatore/appaltatore, documentazione che,
secondo quanto previsto dalla stessa disposizione,
può consistere anche nella
asseverazione rilasciata da CAF o da professionisti
abilitati. La disposizione
prevede, inoltre, che sia l’appaltatore che il
committente possono sospendere il
pagamento del corrispettivo dovuto al
subappaltatore/appaltatore fino
all’esibizione della predetta documentazione.
L’incertezza sull’ambito applicativo della norma sta
generando difficoltà
applicative. Le associazioni delle categorie
interessate hanno, infatti,
rappresentato che, in attesa di specifiche istruzioni
che consentano la puntuale
individuazione dei limiti di responsabilità dei
soggetti coinvolti, sono stati
sospesi i pagamenti da parte dei
committenti/appaltatori a favore di appaltatori e
subappaltatori.
In considerazione della necessità di fornire urgenti
indicazioni, si
forniscono i seguenti chiarimenti in merito agli
aspetti maggiormente critici della
disposizione, individuati nella decorrenza dei
relativi effetti e nella certificazione
idonea ad attestare la
regolarità dei versamenti delle ritenute e dell’IVA.
Entrata in vigore della disposizione
Una delle questioni maggiormente avvertite attiene
all’individuazione
del momento di entrata in vigore delle disposizioni
dell’articolo 13-ter ed, in
particolare, del momento a partire dal quale il
committente/appaltatore è tenuto,
in forza delle nuove disposizioni, a verificare che
gli adempimenti fiscali -
consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui
redditi di lavoro dipendente e
nel versamento dell’imposta sul valore aggiunto
dovuta all’Erario in relazione
alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto
di appalto/subappalto - scaduti
alla data del pagamento del corrispettivo, siano
stati correttamente eseguiti
dall’appaltatore/subappaltatore.
Si è dell’avviso che le disposizioni contenute nell’articolo
13-ter del DL
n. 83 del 2012 debbano trovare applicazione solo per
i contratti di
appalto/subappalto stipulati a decorrere dalla data
di entrata in vigore della
norma, ossia dal 12 agosto 2012.
Inoltre, considerato che la norma introduce, sia a
carico dell’appaltatore
che del subappaltatore, un adempimento di natura
tributaria, si deve ritenere che,
in base all’articolo 3, comma 2, della legge n. 212
del 2000 (Statuto del
contribuente), tali adempimenti siano esigibili a
partire dal sessantesimo giorno
successivo a quello di entrata in vigore della norma,
con la conseguenza che la
certificazione deve essere richiesta solamente in
relazione ai pagamenti effettuati
a partire dall’11 ottobre 2012, in relazione ai
contratti stipulati a partire dal 12
agosto 2012.
Tale soluzione si basa sulla considerazione che la
disposizione,
intervenendo su un elemento fondamentale delle
prestazioni contrattuali quale il
pagamento del corrispettivo, potrebbe alterare il
rapporto sinallagmatico relativo
ai contratti già stipulati. La norma attribuisce,
infatti, ad una delle parti
(appaltatore/committente) il diritto potestativo di
sospendere la propria
prestazione (il pagamento)
in attesa che l’altra parte (appaltatore/subappaltatore)
produca una documentazione
attestante la regolarità degli adempimenti fiscali.
Acquisizione della documentazione
Un’altra criticità sollevata con riferimento alla
norma in questione attiene
alla documentazione che l’appaltatore/subappaltatore
deve produrre per
dimostrare il regolare versamento dell’IVA e delle
ritenute, scaduti alla data del
pagamento del corrispettivo, al fine di superare il
vincolo di responsabilità
solidale del committente/appaltatore.
Poiché la disposizione prevede che l’attestazione
dell’avvenuto
adempimento degli obblighi fiscali può essere
rilasciata anche attraverso
l’asseverazione di un responsabile del centro di
assistenza fiscale o di un
soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma
1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n.
241, e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del
regolamento di cui al DPR 22
luglio 1998, n. 322, si può ammettere il ricorso ad
ulteriori forme di
documentazione idonee a tale fine.
In particolare, si ritiene valida, in alternativa
alle asseverazioni prestate
dai CAF Imprese e dai professionisti abilitati, una
dichiarazione sostitutiva - resa
ai sensi del DPR n. 445 del 2000 - con cui l’appaltatore/subappaltatore
attesta
l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla
disposizione.
Nello specifico, la dichiarazione sostitutiva deve:
- indicare il periodo nel quale l’IVA relativa alle
fatture concernenti i
lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se
dalla suddetta
liquidazione è scaturito un versamento di imposta,
ovvero se in
relazione alle fatture oggetto del contratto è stato
applicato il regime
dell’IVA per cassa (articolo 7 del DL n. 185 del
2008) oppure la
disciplina del reverse charge;
- indicare il periodo nel quale le ritenute sui
redditi di lavoro
dipendente sono state versate, mediante scomputo
totale o parziale;
- riportare gli estremi del modello F24 con il quale
i versamenti
dell’IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente
o parzialmente,
sono stati effettuati;
- contenere l’affermazione che l’IVA e le ritenute
versate includono
quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto
per il quale la
dichiarazione viene resa.
***
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i
principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente circolare vengano
puntualmente osservati dalle
Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
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