Finalmente chiarezza anche sulle maggioranze
richieste per la costituzione dell'assemblea in seconda convocazione. Si chiude così un vuoto legislativo che durava da oltre settant'anni. Il nuovo terzo comma dell'articolo 1136 del codice civile dispone che
l'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentano
almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo
dei partecipanti al condominio.
La necessità di simile precisazione nasce dal fatto
che l'attuale articolo prevede una presenza costitutiva
solo per l'assemblea di prima convocazione, per la cui
validità è richiesta la partecipazione sia di un'elevata
percentuale di millesimi (due terzi), sia di un pari numero di
condomini. Nulla si dice invece per la seconda convocazione, per
la quale vengono indicate le
sole maggioranze necessarie per deliberare.
E così non erano mancati i sostenitori
della tesi per cui l'elevata maggioranza costitutiva
prevista per la prima convocazione doveva valere anche per la
seconda: il che significava rendere quasi impossibile
riuscire poi a deliberare. Adesso ogni dubbio è
eliminato perché l'assemblea di seconda convocazione si
costituisce e delibera con le stesse maggioranze, ben
inferiori a quelle per la prima convocazione.
www.casa.24.ilsole24.it
Nessun commento:
Posta un commento