La riforma della legge condominiale propone un interessantissimo istituto, poiché il nuovo articolo
1117 bis consentirà all'assemblea di incidere sulla titolarità
delle cose comuni.
Sarà più difficile definire il
condominio come «ente di mera gestione», poiché la maggioranza potrà decidere se alcuni beni interessino ancora la
collettività dei proprietari e debbano quindi continuare ad
appartenere pro indiviso ai condomini, o se debbano assumere
«nuova destinazione d'uso».
La maggioranza di 4/5 dei condomini, con 4/5 dei millesimi, potrà constatare che è venuta meno l'utilità
di impianti e cose, che potranno essere dismessi e
ceduti a terzi. In questi casi l'avviso di convocazione sarà
affisso «nei locali di maggior uso comune» per almeno trenta giorni e dovrà essere recapitato almeno venti giorni
prima della riunione. Impianti e beni dei quali sia venuta
meno l'utilità comune muteranno natura, talché saranno ex
parti comuni che si potranno dismettere e quindi cedere ad
altri.
Non si tratterà, però, soltanto di «vendere le parti comuni», come taluno ipotizza. Viene a cadere uno steccato molto più importante, che potrà modificare
la natura del condominio, certamente meno legato al
diritto romano e forse anche più moderno ed adeguato ai
nostri
tempi; ma questa è valutazione che attende conferme.
Eugenio Antonio Correale
www.casa.24.ilsole24.it
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