Niente repertorio dei condomini e niente registro
degli amministratori. Anche se per questi ultimi vengono disciplinati i requisiti per l'accesso alla
professione. Il testo del disegno di legge sulla riforma del condominio è
stato modificato dall'aula della camera e rispetto alla
formulazione approvata dal Senato ha visto uscire dall'articolato i due registri.
In particolare sull'amministratore di condominio,
mentre in Senato e in commissione alla camera era prevista l'istituzione di un registro per i professionisti
presso l'Agenzia del territorio, gli emendamenti approvati
in aula hanno ridimensionato la disposizione. Nel testo
finale, eliminato il riferimento al registro, si specifica
che per svolgere l'incarico di amministratore di condominio occorrono requisiti morali (assenza di condanne
penali o
di protesti, godimento di diritti civili ecc.) e
professionali.
Il testo definitivo conferma, sciogliendo
definitivamente ogni dubbio, che possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche le società e che,
in tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le
funzioni di amministrazione dei condomini a favore
dei quali la società presta i servizi.
Viene anche stabilito un regime
transitorio al fine di consentire la prosecuzione dell'attività
per chi ha svolto attività di amministrazione di condominio
per almeno un anno nell'arco del triennio antecedente
l'entrata in vigore della riforma. Rimangono fermi anche in
questo casi i requisiti morali, ma si può derogare ai
requisiti professionali.
Non occorrono, invece, requisiti
professionali, ma solo requisiti morali (assenza di condanne
penali), quando l'amministratore sia nominato tra i
condomini dello stabile. La norma favorisce una soluzione
interna all'edificio, ritenendo che la
partecipazione al condominio sia circostanza assorbente. Il testo definitivo del disegno di legge
ha anche perso un altro pezzo di burocrazia condominiale e
cioè il repertorio dei condomini. Nel testo del senato e
della commissione della camera tale registro era istituito
presso ogni ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio e
doveva contenere l'anagrafe di ogni condominio comprensiva
di tutte le principali delibere condominiali, i
regolamenti, i bilanci e gli atti di contenzioso.
Antonio Ciccia
www.italiaoggi.it
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