venerdì 14 dicembre 2012

Videosorveglianza e riforma del condominio

L’installazione di apparecchiature di videosorveglianza diventa, grazie alla riforma di Condominio, lecita a seguito di delibera assembleare. Le telecamere potranno essere installate su decisione dell’assemblea, con la maggioranza dei presenti e la metà del valore dello stabile.
La riforma introduce nel codice civile l’articolo 1122-ter dedicato agli impianti di videosorveglianza sulle parti comuni. L’amministratore di condominio, previa delibera assembleare, dovrà adottare tutte le cautele previste dal provvedimento generale del Garante della privacy in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010.
Gli adempimenti risultano essere i seguenti: cartello informativo, stabilire tempi minimi di conservazione delle immagini (massimo 24 ore), individuare il personale che può visionare le immagini con atto di nomina di responsabile e incaricato del trattamento, chiedere al garante la verifica preliminare nei casi previsti dal provvedimento generale.
La mancata osservanza di tali adempimenti comporta responsabilità amministrative e penali, oltre che esporre a richieste di risarcimento da parte di eventuali soggetti danneggiati.
Si è risolto in tal senso la lacuna legislativa che la giurisprudenza non riusciva a colmare in maniera univoca. In alcuni casi la giurisprudenza di merito ha infatti escluso il potere condominiale di installare impianti di videosorveglianza, ritenendolo un comportamento violante il diritto alla riservatezza dei condomini. In altri, le sentenze intravedano la lesione del diritto alla riservatezza a seguito dell’installazione di apparecchiature che consentivano di osservare le scale o i pianerottoli comuni. La questione risultava, nell’ultima ipotesi, se
l’installazione dell’impianto di videosorveglianza trovasse il proprio soggetto “Titolare del trattamento” nell’assemblea dei condòmini, non potendo l’assemblea perseguire quella che è la tipica finalità di sicurezza del Titolare del trattamento che provveda ad installare un impianto di videosorveglianza.
Una seppur limitata apertura è stata fornita dalle sentenze che subordinavano  l’installazione di telecamere condominiali all’unanimità dei consensi. Il tribunale di Varese afferma in maniera efficace che il condominio è luogo di vita ed in tal senso i condòmini non possono sopportare (salvo consenso), ingerenze nella loro riservatezza, pacifico il fatto che la videosorveglianza possa essere sostituita da altri sistemi di protezione.
La giurisprudenza penale ha invece affrontato la punibilità ai sensi del reato di  interferenze illecite, affrontando il caso del singolo condomino che in assenza di preventiva delibera assembleare installasse a uso della propria sicurezza un impianto con fascio di captazione di immagini che si riversasse su aree comuni o anche su luoghi di proprietà di altri condòmini.
La Corte di Cassazione ha affermato che “non commette il reato di cui all’articolo 615-bis del codice penale il condomino che installi, per motivi di sicurezza, allo scopo di tutelarsi dall’intrusione di soggetti estranei, alcune telecamere per visionare le aree comuni  dell’edificiodell’edificio, anche se tali riprese sono effettuate contro la volontà dei condòmini” specie se i condòmini stessi siano “a conoscenza dell’esistenza delle telecamere” e possano “visionarne in ogni momento le riprese” e che queste ultime non siano “neppure idonee a cogliere di sorpresa gli altri condòmini in momenti in cui  possano credere di non essere osservati”.
Continua la Cassazione “La ripresa con una telecamera delle parti comuni non può pertanto in alcun modo ritenersi indebitamente invasiva della sfera privata dei condòmini, poiché l’esposizione alla vista di terzi di un’area che costituisce pertinenza domiciliare e che non è destinata a manifestazioni di vita privata esclusive è incompatibile con una tutela penale della riservatezza, anche ove risultasse che manifestazioni di vita privata in quell’area siano state in concreto, inaspettatamente, realizzate e perciò riprese”.
La confusione giurisprudenziale aveva già portato il Garante della Privacy a impartire le prime prescrizioni nel lontano 2000, riprese in seguito nel 2004 e nel 2010, in modo da dettare regole chiare e fornendo una distinzione tra riprese in ambito pubblico e privato
1) in merito all’installazione di telecamere ad iniziativa di singoli condòmini all’interno di edifici in condominio e loro pertinenze, il Garante ha precisato che l’impiego di tali  sistemi, pur non rientrando nell’ambito di applicazione delle disposizioni del Codice, a meno che i dati siano comunicati sistematicamente o diffusi, richiede comunque l’adozione di cautele a tutela dei terzi 
2) Il Garante ha richiesto la valutazione di proporzionalità, da effettuare in rapporto ad altre misure già adottate o che è possibile adottare (come sistemi comuni di allarme o protezione rinforzata di porte, portoni, cancelli automatici).
3) Strumenti di videosorveglianza quali i videocitofoni non sono soggetti alla disciplina del Codice qualora i dati non siamo comunicati o diffusi. Al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenza illecita nella vita privata, l’angolo delle riprese deve comunque essere limitato ai soli spazi di propria pertinenza

Donatella Chiomento http://mediazione.studilegali.it/

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