Ai fini della qualificazione dell’opera
come innovazione, deve aversi riguardo anche alla
effettiva rilevanza ed apprezzabilità della modificazione
che essa produce (Cassazione, sentenza 11177/12).
Il caso. L’assemblea di condominio,
con maggioranza semplice e non all’unanimità, aveva
deciso di destinare uno spazio comune a parcheggio di
autovetture, così modificandone la sua destinazione a
verde. La delibera veniva impugnata da un condomino, ma
i giudici di merito ritenevano che l’intervento
non costituisse una innovazione vietata dall’art. 1120
c.c..
Si tratta di innovazione? Secondo il
condomino ricorrente per cassazione, l’eliminazione della
porzione di verde condominiale, anche nella più
limitata misura riconosciuta dal giudicante, avrebbe dovuto
portare a ritenere illegittima l’innovazione.
Se la modifica è rilevante. La Corte di Cassazione, dal canto suo, precisa che «ai fini
della qualificazione dell’opera come innovazione, deve
aversi riguardo anche alla effettiva rilevanza ed
apprezzabilità della modificazione che essa produce, che
lo ha condotto ad escludere, nel caso di specie, “attesa
la pochezza dell’intervento”, i presupposti stessi dell’innovazione». Pertanto, il ricorso viene respinto
visita il nostro sito: www.mggestioniimmobiliari.com
Nessun commento:
Posta un commento