I sottotetti diventano a tutti gli
effetti parti comuni del condominio. A stabilirlo è il nuovo
art. 1117 del codice civile, modificato dalla Riforma del
Condominio approvata in Senato la scorsa
settimana e in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale. Anche i pilastri e le travi portanti dell’edificio
saranno, d’ora in poi, considerate parti comuni.
Il nuovo art. 1117 del codice civile
individua come proprietà comuni dei condomini,
anche se aventi diritto a godimento periodico (e se non
risulta il contrario dal titolo) le seguenti parti: il suolo,
le fondazioni, i muri maestri, i tetti, i lastrici solari,
le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici,
i cortili e le facciate. A questo elenco, come detto, andranno
aggiunti anche i pilastri e le travi portanti.
Ma la Riforma del Condominio
indica come parti comuni anche i “sottotetti destinati, per
le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune“.
Rimangono sempre parti comuni anche le aree destinate a
parcheggio e i locali per i servizi comuni (lavanderia,
stenditoi, portineria e alloggio del custode). Non cambia nulla per
le opere, le installazioni, i manufatti di
qualunque genere destinati all’uso comune come ascensori,
impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati per la
distribuzione del gas, l’energia elettrica, il riscaldamento e la ricezione radiotelevisiva.
Maggior tutela delle
destinazioni d’uso della parti comuni La Riforma del Condominio introduce anche una maggiore tutela delle
destinazioni d’uso delle parti comuni. Viene infatti
aggiunto al codice civile l’articolo 1117-quater che
recita così: “in caso di attività che incidono negativamente e in modo
sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti
comuni, l’amministratore o i condomini, anche singolarmente,
possono diffidare l’esecutore e possono chiedere la
convocazione dell’assemblea per fare cessare la violazione,
anche mediante azioni giudiziarie.
L’assemblea delibera in
merito alla cessazione di tali attività con la
maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma”.
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