L'Ambiente e il Diritto,
Valentina Vattani - Per poter abbattere gli alberi
presenti nelle aree condominiali per far posto, ad esempio, a nuovi
posti auto o per realizzare altre infrastrutture è
necessario, comunque, tenere conto delle prescrizioni di
ordinanze o di regolamenti comunali che regolano la materia,
nonché è necessario il consenso di
tutti i condomini.
Su quest’ultimo aspetto
la giurisprudenza si è espressa, in merito, ritenendo che: l’abbattimento
di alberi costituisce invero distruzione di un
bene comune e pertanto
innovazione vietata ai
sensi dell’art. 1121, 2° c. c.c., e richiedente, in quanto
tale, il consenso unanime di tutti i partecipanti al
condominio” (così Corte d’Appello di Roma, Sezione 4 civile,
sentenza del 6 febbraio 2008, n. 478). La delibera a sola
maggioranza che prevede lo sradicamento degli
alberi condominiali è dunque nulla ed impugnabile in ogni
tempo.
Altro caso, invece, è
quello in cui la pianta risulti irrimediabilmente malata
e/o possa rappresentare un concreto pericolo per l’incolumità
pubblica. In tali ipotesi, per il taglio degli
alberi, il condominio può deliberare a maggioranza.A ogni modo,
per procedere all’abbattimento di alberi ad alto fusto
sarà necessario espletare una perizia che attesti la necessità
del taglio per le ragioni di pericolo o per i motivi legati alla
salute della pianta e presentare poi tale documentazione ai
competenti uffici comunali per il rilascio dell’autorizzazione.
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