mercoledì 19 dicembre 2012

Alberi in condominio: le autorizzazioni per l'abbattimento


L'Ambiente e il Diritto, Valentina Vattani - Per poter abbattere gli alberi presenti nelle aree condominiali per far posto, ad esempio, a nuovi posti auto o per realizzare altre infrastrutture è necessario, comunque, tenere conto delle prescrizioni di ordinanze o di regolamenti comunali che regolano la materia, nonché è necessario il consenso di
tutti i condomini. 
Su quest’ultimo aspetto la giurisprudenza si è espressa, in merito, ritenendo che: l’abbattimento di alberi costituisce invero distruzione di un bene comune e pertanto
innovazione vietata ai sensi dell’art. 1121, 2° c. c.c., e richiedente, in quanto tale, il consenso unanime di tutti i partecipanti al condominio” (così Corte d’Appello di Roma, Sezione 4 civile, sentenza del 6 febbraio 2008, n. 478). La delibera a sola maggioranza che prevede lo sradicamento degli alberi condominiali è dunque nulla ed impugnabile in ogni tempo. 
Altro caso, invece, è quello in cui la pianta risulti irrimediabilmente malata e/o possa  rappresentare un concreto pericolo per l’incolumità pubblica. In tali ipotesi, per il taglio degli alberi, il condominio può deliberare a maggioranza.A ogni modo, per procedere all’abbattimento di alberi ad alto fusto sarà necessario espletare una perizia che attesti la necessità del taglio per le ragioni di pericolo o per i motivi legati alla salute della pianta e presentare poi tale documentazione ai competenti uffici comunali per il rilascio dell’autorizzazione.

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