Il Disegno di Legge di conversione del D.L. 63/2013 relativo
all’efficienza energetica, ha introdotto un nuovo articolo, il 17-bis,
che sostituisce il comma 9 dell'art. 5 del D.P.R. 412/1993 relativo agli
scarichi degli impianti termici negli edifici. In base al nuovo articolo, gli
impianti termici di nuova installazione (a partire dal 31 agosto p.v.), devono
obbligatoriamente collegarsi a camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione
dei prodotti di combustione che abbiano sbocco sopra il tetto dell’edificio,
alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
Con l’obbligo di scarico dei fumi derivanti da combustione
sul tetto dell’edificio, gran parte degli immobili saranno tenuti
all’installazione di canne fumarie collettive ramificate. Già il Decreto
Crescita bis aveva riscritto l’art. 5 del D.P.R. 412/1993 ed in particolare il
comma 9 relativo all’obbligo di sbocco sul tetto per gli impianti termici siti
nei condomini. Con la revisione, l’obbligo è diventato generale e si è
allargato anche alle nuove installazioni di impianti termici (anche se al
servizio delle singole unità immobiliari; alle ristrutturazioni di impianti
termici centralizzati; alle ristrutturazioni della totalità degli impianti
termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio; alle trasformazioni da
impianto termico centralizzato a impianti individuali; agli impianti termici
individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato.
Tuttavia il D.L. indica anche i casi per i quali le disposizioni
possono essere derogate:
in caso di interventi di riqualificazione energetica
dell’impianto termico, o in caso di mera sostituzione dei generatori di calore
individuali comunque installati precedentemente alla data del 31 agosto 2013,
con scarico a parete o in canna collettiva ramificata, e che prevede l’adozione
di generatori di calore a gas a condensazione o che, per i valori di emissioni
dei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante;
in caso di installazione di impianti termici in edifici storici
sottoposti a legislazione nazionale o regionale vincolante;
in caso di impossibilità tecnica dello sbocco per la canna
fumaria a tetto, purchè certificata dal tecnico abilitato.
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