mercoledì 28 agosto 2013

OBBLIGO DI SCARICO FUMI SUL TETTO PER GLI IMPIANTI INSTALLATI DOPO IL 31 AGOSTO

Il Disegno di Legge di conversione del D.L. 63/2013 relativo all’efficienza energetica, ha introdotto un nuovo articolo, il 17-bis, che sostituisce il comma 9 dell'art. 5 del D.P.R. 412/1993 relativo agli scarichi degli impianti termici negli edifici. In base al nuovo articolo, gli impianti termici di nuova installazione (a partire dal 31 agosto p.v.), devono obbligatoriamente collegarsi a camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione che abbiano sbocco sopra il tetto dell’edificio, alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
Con l’obbligo di scarico dei fumi derivanti da combustione sul tetto dell’edificio, gran parte degli immobili saranno tenuti all’installazione di canne fumarie collettive ramificate. Già il Decreto Crescita bis aveva riscritto l’art. 5 del D.P.R. 412/1993 ed in particolare il comma 9 relativo all’obbligo di sbocco sul tetto per gli impianti termici siti nei condomini. Con la revisione, l’obbligo è diventato generale e si è allargato anche alle nuove installazioni di impianti termici (anche se al servizio delle singole unità immobiliari; alle ristrutturazioni di impianti termici centralizzati; alle ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio; alle trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali; agli impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato.
Tuttavia il D.L. indica anche i casi per i quali le disposizioni possono essere derogate:
 in caso di interventi di riqualificazione energetica dell’impianto termico, o in caso di mera sostituzione dei generatori di calore individuali comunque installati precedentemente alla data del 31 agosto 2013, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata, e che prevede l’adozione di generatori di calore a gas a condensazione o che, per i valori di emissioni dei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante;
 in caso di installazione di impianti termici in edifici storici sottoposti a legislazione nazionale o regionale vincolante;
 in caso di impossibilità tecnica dello sbocco per la canna fumaria a tetto, purchè certificata dal tecnico abilitato.




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