Se
si trasgredisce ripetutamente il regolamento di condominio,
l'amministratore può adire le vie legali senza l'autorizzazione
dell'assemblea. Rientra tra le sue attribuzioni
il dovere di applicare e curare l'osservanza del regolamento
di condominio (articolo 1130, comma 1, n. 1).
Nello
svolgimento di questa attribuzione, e in presenza di ripetute
violazioni, può invitare i singoli condòmini a rispettare
le disposizioni regolamentari e applicare penalità
ove le stesse siano previste dal regolamento in base
all'articolo 70 delle disposizioni di attuazione.
Se la violazione
persiste, però, può esperire azioni giudiziarie nei
confronti dei trasgressori senza autorizzazione assembleare,
che è prevista invece soltanto per le liti attive e passive
esorbitanti dalle incombenze proprie dell' amministratore
stesso. Tale
principio di diritto è stato applicato dalla Suprema corte,
di recente, nel caso di una condomina che parcheggiava
la propria auto nel cortile comune nonostante
il divieto contenuto nel regolamento di condominio
(sentenza 11841/2012 del 7 luglio scorso). Nonostante
numerosi richiami, l'amministratore si era trovato
costretto ad adire il giudice. Respinta la domanda in
primo grado, veniva accolto l'appello proposto dal condominio,
sulla base dell'esistenza di un preciso divieto contenuto
nel regolamento di condominio e sulla sussistente
legittimazione dell'amministratore sia ex articoli
1130 e 1131 del Codice civile, sia perché questi possiede
un autonomo potere di impugnare le sentenze sfavorevoli
al condominio nel caso di azione tesa al rispetto
del regolamento di condominio.
La
condomina, nel proporre il ricorso, eccepiva la violazione
del principio formulato delle Sezioni unite (sentenza
18331/2010), secondo cui «l'amministratore
condominiale
– potendo essere convenuto nei giudizi relativi
alle parti comuni ma essendo tenuto a dare senza indugio
notizia all'assemblea della citazione e del provvedimento
che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell'articolo
1131, commi 2 e 3 – può costituirsi in giudizio e
impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione
del l'assemblea, che è suo onere richiedere poi
in ratifica del suo operato per evitare la pronuncia di inammissibilità
del l'atto di costituzione ovvero di impugnazione».
L'amministratore, quindi, nell'ambito dell'esecuzione delle delibere condominiali, attività che ai sensi dell'articolo 1130, comma 1, n. 1) del Codice civile, rientra nelle sue normali attribuzioni, può agire in giudizio sia contro i condomini, sia contro i terzi, come prevede il comma 1 dell'articolo 1131 del Codice.
Senza trascurare, preventivamente, il tentativo di mediazione obbligatoria.
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