Dal 26 giugno 2012 la percentuale del 36% per
le ristrutturazioni aumenta al 50%
Il Dl 22 giugno 2012 n. 83, conosciuto come “Decreto crescita” e
convertito in Legge n. 134/2012, ha modificato il meccanismo
dell’incentivazione alle ristrutturazioni degli edifici.
A partire dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del Decreto, la percentuale del 36% per le ristrutturazioni aumenta al 50% e l’importo massimo di spesa per ogni unità abitativa sale da48.000 a 96.000 euro. Il nuovo decreto lascia immutata
l’impostazione del 36% e tutti i precedenti riferimenti normativi, limitandosi
a variare la percentuale e il massimo detraibile fino alla scadenza del 30
giugno 2013.
A partire dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del Decreto, la percentuale del 36% per le ristrutturazioni aumenta al 50% e l’importo massimo di spesa per ogni unità abitativa sale da
Il contenuto di questa pagina, dedicata agli adempimenti da osservare per
fruire dell'agevolazione, è aggiornato secondo le modifiche intervenute, in
vigore dal 26 giugno 2012.
Adempimenti per il riconoscimento della
detrazione d'imposta 50% (ex 36%) per le ristrutturazioni edilizie
Attenzione: Per fruire della detrazione Irpef 50% (ex
36%) sulle spese di ristrutturazione i contribuenti sono tenuti ad osservare
una serie di adempimenti.
Secondo quanto
disposto dal Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, i contribuenti che intendono
usufruire della detrazione del 50% (ex 36%), non dovranno più inviare al Centro operativo di Pescara
dell’Agenzia delle Entrate la comunicazione preventiva di inizio lavori.
Lo stesso decreto
dispone che occorre "indicare nella dichiarazione dei redditi i dati
catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal
detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e
gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare
ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in
apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate."
Il provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 2011/149646 ha recepito quanto disposto
dalla normativa nazionale, prendendo atto della soppressione dell'obbligo di invio della comunicazione
preventiva di inizio lavori al Centro operativo dell'Agenzia delle Entrate di
Pescara. Il medesimo provvedimento ha recepito anche l'obbligo di conservare a
cura del contribuente e esibire in caso di controllo la seguente
documentazione:
• "le
abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in
relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione, autorizzazione o
comunicazione di inizio lavori). Nel caso in cui la normativa non preveda alcun
titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di
ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa fiscale:
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47
del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la
data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di
ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili,
pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della
normativa edilizia vigente.
• per gli immobili
non ancora censiti, domanda di accatastamento
• ricevute di
pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, se dovuta
• delibera
assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi
riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di
ripartizione delle spese
• in caso di lavori
effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi,
dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori
• comunicazione
preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale,
qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia
di sicurezza dei cantieri (vedi oltre in questa pagina)
• fatture e ricevute
fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute
• ricevute dei
bonifici di pagamento".
Attenzione: come precisato con la Circolare 19/E del 2011, nel caso di lavori
su parti comuni, ogni condomino potrà detrarre la sua parte, anche se non è
in possesso di copia di tutta la documentazione. "Per usufruire del bonus
del 50%, infatti, basta disporre di una certificazione in cui
l’amministratore di condominio attesta di aver adempiuto a tutti gli obblighi
previsti e di essere in possesso della documentazione originale, indicando la
somma di cui tenere conto ai fini della detrazione".
Nella dichiarazione dei redditi, "i singoli condomini devono limitarsi ad indicare il codice fiscale del condominio, senza riportare i dati catastali identificativi dell’immobile. Tali dati saranno indicati dall’amministratore di condominio nel quadro AC concernente le comunicazioni dell’amministratore del condominio, da allegare alla propria dichiarazione dei redditi ovvero, in caso di esenzione da tale obbligo o di utilizzo del modello 730, da presentare unitamente al frontespizio del modello Unico PF della propria dichiarazione dei redditi".
Nella dichiarazione dei redditi, "i singoli condomini devono limitarsi ad indicare il codice fiscale del condominio, senza riportare i dati catastali identificativi dell’immobile. Tali dati saranno indicati dall’amministratore di condominio nel quadro AC concernente le comunicazioni dell’amministratore del condominio, da allegare alla propria dichiarazione dei redditi ovvero, in caso di esenzione da tale obbligo o di utilizzo del modello 730, da presentare unitamente al frontespizio del modello Unico PF della propria dichiarazione dei redditi".
Il 1° luglio 2010 era
stata resa obbligatoria la ritenuta 10% ai beneficiari dei bonifici effettuati
dai contribuenti per ottenere le detrazioni d’imposta del 55% o del 50% (ex
36%). La Legge
15 luglio 2011, n. 111, di conversione del Dl 6 luglio 2011, n. 98,
all'articolo 23, comma 8 ha
previsto una riduzione della ritenuta, dal 10% al 4%.
Per maggiori informazioni, vedi la voce nel menu di destra.
I soggetti
interessati alla detrazione devono inviare all’Azienda sanitaria locale
competente per territorio una comunicazione di inizio lavori. La comunicazionenon deve essere effettuata in tutti i casi
in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri
non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl.
Secondo quanto
disposto dal comma 1, articolo 99 del Dlgs 81/08, il committente o il
responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, deve inviare all'Asl la
notifica preliminare di inizio lavori nei seguenti casi:
• cantieri in cui e'
prevista la presenza di piu' imprese, anche non contemporanea (in sostanza due
o più imprese in periodi diversi obbligo
di denuncia);
• se nel corso dello
svolgimento dei lavori il cantiere, in cui operava un'unica impresa, ricorre
alla prestazione d'opera di più imprese, occorre avvisare tempestivamente l'Asl
con l'invio della notifica
• cantieri in cui
opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a
duecento uomini/giorno.
La comunicazione deve
essere inviata con raccomandata A.R. con le seguenti informazioni:
• generalità del
committente dei lavori e ubicazione degli stessi;
• natura
dell’intervento da realizzare;
• dati identificativi
dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità
da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla
vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
• data di inizio
dell’intervento di recupero.
In pratica si applica il 10% alla manodopera, mentre si applica il 20% ai prodotti acquistati. Tuttavia, se il fornitore dei beni e dei servizi è unico, come quasi sempre avviene, tutto l'importo può essere assoggettato al 10%. In quest'ultimo caso, l'Agenzia delle Entrate precisa che "qualora l’appaltatore fornisca beni di valore significativo l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi".
Di seguito si allega
esempio:
Costo totale
dell’intervento 10.000 euro, di cui:
- per prestazione lavorativa 4.000 euro;
- costo dei beni significativi (ad esempio rubinetteria e sanitari) 6.000 euro.
Sui beni significativi, l’Iva al 10% si applica solo sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi ovvero: (10.000 - 6.000 = 4.000).
Sul valore residuale l’Iva si applica nella misura ordinaria del 20%
- per prestazione lavorativa 4.000 euro;
- costo dei beni significativi (ad esempio rubinetteria e sanitari) 6.000 euro.
Sui beni significativi, l’Iva al 10% si applica solo sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi ovvero: (10.000 - 6.000 = 4.000).
Sul valore residuale l’Iva si applica nella misura ordinaria del 20%
Per cui 8000 euro al
10% 2000 euro al 20%
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