mercoledì 26 giugno 2013

USO COSA COMUNE – TETTO

Cassazione Civile, Sez. VI – 2 (Ord.), 04.02.2013, n. 2500: E' vietato trasformare il tetto in una terrazza ad uso privato

Presidente Dott. Goldoni Umberto, Relatore Dott. Proto Cesare Antonio

Qualora il proprietario dell'ultimo piano di un edificio condominiale provveda a modificare una parte del tetto condominiale trasformandola in terrazza a proprio uso esclusivo, tale modifica è da ritenere illecita non potendo essere invocato l'art. 1102 c.c., poiché non si è in presenza di una modifica finalizzata al migliore, godimento della cosa comune, bensì all'appropriazione di una parte di questa che viene definitivamente sottratta ad ogni possibilità di futuro godimento da parte degli altri; né assume rilievo il fatto che la parte di tetto sostituita continui a svolgere una funzione di copertura dell'immobile.
E' del tutto ininfluente la considerazione che non sia variata la finzione di "copertura" cui
assolverebbe anche la parte di tetto sostituita con la terrazza, perché detta utilizzazione non e l'unica possibile, non potendosi escludere in ipotesi utilizzazioni future, quali l'appoggio di antenne, o di pannelli solari, o altre possibili e oggi inimmaginabile utilità



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