Cassazione
Civile, Sez. VI – 2 (Ord.), 04.02.2013, n. 2500: E' vietato trasformare il
tetto in una terrazza
ad uso privato
Presidente
Dott. Goldoni Umberto, Relatore Dott. Proto Cesare Antonio
Qualora
il proprietario dell'ultimo piano di un edificio condominiale provveda a
modificare una parte del
tetto condominiale trasformandola in terrazza a proprio uso esclusivo, tale
modifica è da ritenere
illecita non potendo essere invocato l'art. 1102 c.c., poiché non si è in
presenza di una modifica
finalizzata al migliore, godimento della cosa comune, bensì all'appropriazione
di una parte di questa
che viene definitivamente sottratta ad ogni possibilità di futuro godimento da
parte degli altri; né
assume rilievo il fatto che la parte di tetto sostituita continui a svolgere
una funzione di copertura
dell'immobile.
E' del
tutto ininfluente la considerazione che non sia variata la finzione di
"copertura" cui
assolverebbe
anche la parte di tetto sostituita con la terrazza, perché detta utilizzazione
non e l'unica possibile,
non potendosi escludere in ipotesi utilizzazioni future, quali l'appoggio di
antenne, o di pannelli
solari, o altre possibili e oggi inimmaginabile utilità
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