giovedì 13 giugno 2013

PARTI COMUNI

Cassazione Civile, Sez. II (Sent.), 15.04.2013, n. 9105: Due immobili separati fanno parte di un unico condominio se espressamente indicato dal titolo

Presidente Dott. Triola Roberto Michele, Relatore Dott. Manna Felice
L'estensione della proprietà condominiale ad edifici separati ed autonomi rispetto all'edificio in cui ha sede il condominio può essere giustificata soltanto in ragione di un titolo idoneo a far ricomprendere il relativo manufatto nella proprietà del condominio stesso, qualificando espressamente tale bene come ad esso appartenente negli atti in cui, attraverso la vendita dei singoli appartamenti, il condominio risulta costituito.

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Cassazione Civile, Sez. II (Sent.), 15.04.2013, n. 9105: Non si presume comune ogni altro edificio, separato e autonomo, eretto sul medesimo suolo su cui è sorto lo stabile condominiale
Presidente Dott. Triola Roberto Michele, Relatore Dott. Manna Felice
L'estensione della comunione al suolo, come dispone l'art. 1117 c.c., postula che su uno stesso terreno insistano diversi piani o porzioni di piani costituenti un unico edificio, sicchè le costruzioni fra loro separate, ancorché erette su suolo originariamente del medesimo proprietario, non soggiacciono alla presunzione di comunanza posta dalla norma. 
Infatti, la presunzione ex art. 1117 c.c., di comunanza del suolo su cui insiste il fabbricato
condominiale, non opera in direzione inversa, nel senso che non si presume comune ogni altro edificio, separato e autonomo, eretto sul medesimo suolo su cui è sorto lo stabile condominiale.
Pertanto, l'originaria appartenenza al medesimo proprietario dell'unico terreno su cui in tempi diversi siano stati costruiti l'edificio condominiale e il fabbricato distinto, non costituisce quest'ultimo come parte del condominio stesso, se ciò non risulta dal relativo titolo di provenienza.



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