Cassazione Civile, Sez. II (Sent.),
15.04.2013, n. 9105: Due immobili separati fanno parte di un unico condominio se espressamente
indicato dal titolo
Presidente Dott. Triola Roberto
Michele, Relatore Dott. Manna Felice
L'estensione della proprietà
condominiale ad edifici separati ed autonomi rispetto all'edificio in cui ha sede il condominio può essere
giustificata soltanto in ragione di un titolo idoneo a far ricomprendere il relativo manufatto
nella proprietà del condominio stesso, qualificando espressamente tale bene come ad esso
appartenente negli atti in cui, attraverso la vendita dei singoli appartamenti, il condominio risulta
costituito.
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Cassazione Civile, Sez. II (Sent.),
15.04.2013, n. 9105: Non si presume comune ogni altro edificio, separato e autonomo,
eretto sul medesimo suolo su cui è sorto lo stabile condominiale
Presidente Dott. Triola Roberto
Michele, Relatore Dott. Manna Felice
L'estensione della comunione al
suolo, come dispone l'art. 1117 c.c., postula che su uno stesso terreno insistano diversi piani o
porzioni di piani costituenti un unico edificio, sicchè le costruzioni fra loro separate, ancorché erette
su suolo originariamente del medesimo proprietario, non soggiacciono alla presunzione di
comunanza posta dalla norma.
Infatti, la presunzione ex art. 1117
c.c., di comunanza del suolo su cui insiste il fabbricato
condominiale, non opera in direzione
inversa, nel senso che non si presume comune ogni altro edificio, separato e autonomo,
eretto sul medesimo suolo su cui è sorto lo stabile condominiale.
Pertanto, l'originaria appartenenza
al medesimo proprietario dell'unico terreno su cui in tempi diversi siano stati costruiti
l'edificio condominiale e il fabbricato distinto, non costituisce quest'ultimo come parte del
condominio stesso, se ciò non risulta dal relativo titolo di provenienza.
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