lunedì 24 giugno 2013

Cassazione Civile, Sez. II (Sent.), 10.04.2013, n. 8782: L'insorgenza dell'obbligazione al pagamento in riferimento alle spese attinenti ad interventi comportanti innovazioni o, comunque, di straordinaria amministrazione.

Presidente Dott. Rovelli Luigi Antonio, Relatore Dott. Carrato Aldo

In riferimento all'insorgenza dell'obbligazione al pagamento in riferimento alle spese attinenti ad interventi comportanti innovazioni o, comunque, di straordinaria amministrazione, l'obbligo in capo ai singoli condomini non può essere ricollegato all'esercizio della funzione gestionale demandata all'amministratore in relazione alla somme indicate nel bilancio preventivo ma deve considerarsi quale conseguenza diretta della correlata delibera assembleare (avente valore costitutivo e, quindi, direttamente impegnativa per i condomini che l'adottano) con la quale siano disposti gli interventi di straordinaria amministrazione ovvero implicanti l'apporto di innovazioni condominiali.
Si consideri, infatti, il coordinamento sistematico di una serie di indici normativi imprescindibili, quali:
- l'art. 1104 c.c., in base al quale, in materia di comunione in generale, gli obblighi dei partecipanti ad essa per le spese necessarie alla conservazione e al godimento del bene comune devono essere fondati sulle spese "deliberate" dalla maggioranza secondo le specifiche disposizioni;
- l'art. 1121 c.c., comma 2, ad avviso del quale, in caso di innovazioni gravose o voluttuarie, qualora l'utilizzazione separata non sia possibile, l'innovazione può ritenersi consentita a condizione che la maggioranza dei condomini che l'ha "deliberata" o accettata intenda sopportarne integralmente le spese;
- l'art. 1123 c.c., comma 1, in virtù del quale anche la ripartizione delle spese necessarie per le innovazioni (che i condomini devono sostenere in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno) deve avvenire in base alla deliberazione della maggioranza.


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