Presidente
Dott. Rovelli Luigi Antonio, Relatore Dott. Carrato Aldo
In
riferimento all'insorgenza dell'obbligazione al pagamento in riferimento alle
spese attinenti ad interventi
comportanti innovazioni o, comunque, di straordinaria amministrazione,
l'obbligo in capo ai
singoli condomini non può essere ricollegato all'esercizio della funzione
gestionale demandata
all'amministratore in relazione alla somme indicate nel bilancio preventivo ma
deve considerarsi quale conseguenza diretta della correlata delibera
assembleare (avente valore costitutivo
e, quindi, direttamente impegnativa per i condomini che l'adottano) con la
quale siano disposti
gli interventi di straordinaria amministrazione ovvero implicanti l'apporto di
innovazioni condominiali.
Si
consideri, infatti, il coordinamento sistematico di una serie di indici
normativi imprescindibili, quali:
- l'art.
1104 c.c., in base al quale, in materia di comunione in generale, gli obblighi
dei partecipanti ad essa
per le spese necessarie alla conservazione e al godimento del bene comune
devono essere fondati
sulle spese "deliberate" dalla maggioranza secondo le specifiche
disposizioni;
- l'art.
1121 c.c., comma 2, ad avviso del quale, in caso di innovazioni gravose o
voluttuarie, qualora l'utilizzazione
separata non sia possibile, l'innovazione può ritenersi consentita a condizione
che la maggioranza
dei condomini che l'ha "deliberata" o accettata intenda sopportarne
integralmente le spese;
- l'art.
1123 c.c., comma 1, in
virtù del quale anche la ripartizione delle spese necessarie per le innovazioni
(che i condomini devono sostenere in misura proporzionale al valore della
proprietà di ciascuno)
deve avvenire in base alla deliberazione della maggioranza.
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