Cassazione Civile, Sez. II (Sent.),
30.01.2013, n. 2218: La supposta non autenticità della
sottoscrizione e la sospetta
datazione della delega non possono essere fatte valere dagli altri condomini.
Presidente Dott. Felicetti
Francesco, Relatore Dott. Carrato Aldo
In materia di condominio, la
contestazione riguardante la supposta non autenticità della sottoscrizione del delegante e la
sospetta datazione (e, quindi, la possibile inidoneità delle deleghe) non possono essere dedotta da
chiunque.
Infatti, i rapporti fra il
rappresentante intervenuto in assemblea ed il condomino rappresentato debbono ritenersi disciplinati, in
difetto di norme particolari, dalle regole generali sul mandato, con la conseguenza che solo il condomino
delegante o quello che si ritenga falsamente rappresentato sono legittimati a far valere gli
eventuali vizi della delega o la carenza del potere di rappresentanza, e non anche gli altri condomini
estranei a tale rapporto.
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