Cassazione Civile, Sez. II (Sent.),
03.01.2013, n. 78: Nella divisione della comunione non sono litisconsorti necessari coloro che
hanno acquistato la quota in corso di causa.
Presidente Dott. Triola Roberto
Michele, Relatore Dott. Bertuzzi Mario In tema di giudizio di divisione
della comunione l'art. 1113 c.c., comma 3, prescrive che devono essere chiamati in giudizio coloro
che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti trascritti
prima della trascrizione della
domanda di divisione. Non vi è dubbio che a tali soggetti vada riconosciuta la posizione di
litisconsorti necessari, in applicazione del principio, posto dall'art. 784 cod. proc. civ., che il giudizio di
divisione deve svolgersi nel contraddittorio di tutti i comunisti.
Sono invece esclusi dal
litisconsorzio necessario coloro che hanno acquistato la quota di immobile nel corso del giudizio.
Cassazione Civile, Sez. II (Sent.),
30.01.2013, n. 2218: La supposta non autenticità della
sottoscrizione e la sospetta datazione
della delega non possono essere fatte valere dagli altri condomini.
Presidente Dott. Felicetti
Francesco, Relatore Dott. Carrato Aldo In materia di condominio, la
contestazione riguardante la supposta non autenticità della sottoscrizione del delegante e la
sospetta datazione (e, quindi, la possibile inidoneità delle deleghe) non possono essere dedotta da
chiunque.
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