venerdì 21 giugno 2013

SOPRAELEVAZIONE 2

Cassazione Civile, Sez. VI – 2 (Ord.), 04.02.2013, n. 2500: Non rientra nel diritto di
sopraelevazione l'abbassamento della quota del tetto per realizzare un lastrico

Presidente Dott. Goldoni Umberto, Relatore Dott. Proto Cesare Antonio

Quanto alle possibilità edificatorie da parte del proprietario dell'ultimo piano, l'art. 1127 c.c., consente solo le sopraelevazioni e non le demolizioni con abbassamento delle quote. Infatti la sopraelevazione ex art. 1127 c.c., è ravvisabile solo in presenta di un intervento edificatorio che comporti lo spostamento in alto della copertura del fabbricato, tetto o lastrico solare che sia, in modo da interessare la colonna d'aria sovrastante lo stabile.
(Nel caso in esame, invece, il condomino, per realizzare il proprio terrazzo, si è appropriato di una porzione di tetto comune sostituendola con una superficie in suo godimento esclusivo)



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