Importante precisazione
da parte della Agenzia delle Entrate: Risoluzione N.15/E
L' Agenzia delle Entrate
con la risposta al quesito, coglie l' occasione per precisare le problematiche nate su un argomento da
molti ritenuto "pacifico" ossia l'assoggettabilità con l'aliquota IVA ridotta del 10% per le prestazioni di
manutenzione obbligatoria degli impianti Elevatori e di Riscaldamento,
consistenti nelle verifiche periodiche finalizzate al ripristino della
funzionalità ordinaria anche con
impiego di ricambi a condizione che i fabbricati in questione siano a prevalente destinazione
abitativa. Si noti bene che occorre fare riferimento al costo puro dell'intervento manutentivo
prestato anche a seguito di un contratto annuale di assistenza, quindi sono escluse quelle
spese di natura diversa, (es. la quota riferita alla copertura assicurativa RC) che, a scanso di
equivoci, dovrà risultare da un distinto corrispettivo.
La precisazione
riconosce la facoltà da parte degli utenti/beneficiari della
prestazione di richiedere ai fornitori
del servizio la restituzione della parte di IVA pagata in eccesso per la quale costoro, provando
formalmente l' avvenuta corresponsione, potranno richiedere il rimborso all'ufficio tributario nel
termine di due anni. Non è previsto il recupero dell' IVA rimborsata mediante
il meccanismo della variazione previsto dall' art. 26 della legge IVA (nota di
credito).
Scritto da
Francesco Burrelli Centro Studi Anaci
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