giovedì 21 marzo 2013

IVA DEL 10% PER LA MANUTENZIONE OBBLIGATORIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E DI RISCALDAMENTO


Importante precisazione da parte della Agenzia delle Entrate: Risoluzione N.15/E

L' Agenzia delle Entrate con la risposta al quesito, coglie l' occasione per precisare le problematiche nate su un argomento da molti ritenuto "pacifico" ossia l'assoggettabilità con l'aliquota IVA ridotta del 10% per le prestazioni di manutenzione obbligatoria degli impianti Elevatori di Riscaldamento, consistenti nelle verifiche periodiche finalizzate al ripristino della funzionalità ordinaria anche con impiego di ricambi a condizione che i fabbricati in questione siano a prevalente destinazione abitativa. Si noti bene che occorre fare riferimento al costo puro dell'intervento manutentivo prestato anche a seguito di un contratto annuale di assistenza, quindi sono escluse quelle spese di natura diversa, (es. la quota riferita alla copertura assicurativa RC) che, a scanso di equivoci, dovrà risultare da un distinto corrispettivo.
La precisazione riconosce la facoltà da parte degli utenti/beneficiari della prestazione di richiedere ai fornitori del servizio la restituzione della parte di IVA pagata in eccesso per la quale costoro, provando formalmente l' avvenuta corresponsione, potranno richiedere il rimborso all'ufficio tributario nel termine di due anni. Non è previsto il recupero dell' IVA rimborsata mediante il meccanismo della variazione previsto dall' art. 26 della legge IVA (nota di credito).

Scritto da Francesco Burrelli  Centro Studi Anaci

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