sabato 2 marzo 2013

AMMESSO L’INVIO AI CONDOMINI DEL VERBALE ASSEMBLEARE CONTENENTE DUBBI SULL’AMMINISTRATORE USCENTE: NON VI È VIOLAZIONE DELLA PRIVACY


L’invio a tutti i condomini del verbale assembleare contenente la dichiarazione con la quale si accusa l’amministratore di aver sottratto ingenti somme di denaro al condominio non deve essere considerato lesivo della privacy.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, III sezione, con sentenza del 23 gennaio 2013, n. 1593In seguito al ricorso presentato da taluni amministratori, che contestavano la sussistenza di “condotte lesive della loro privacy” – consistenti nella dichiarazione resa, in occasione di un’assemblea condominiale, da un condomino che si interrogava sull’operato degli amministratori chiedendo delucidazioni in merito alla destinazione di ingenti somme di denaro, e nel successivo invio del verbale ai condomini stessi – il Tribunale di Milano, con sentenza dell’11 novembre 2009, respingeva la domanda di risarcimento danni; della questione veniva investita la Suprema Corte.
La Cassazione ha ricordato che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003 (c.d. Codice della Privacy), per “dato personale” deve essere inteso qualsivoglia informazione concernente persone fisiche, giuridiche, enti ed associazioni “identificati o identificabili” anche “indirettamente, mediante riferimento a qualsivoglia altra informazione”. In tale nozione devono farsi rientrare, senza alcun dubbio, i dati dei partecipanti al condominio raccolti ed impiegati per le finalità prevista dall’articolo 1117 cod. civ. Tuttavia, in ambito condominiale, le informazioni riguardanti il riparto delle spese, l’entità del contributo dovuto da ciascuno nonché la mora nel pagamento degli oneri pregressi possono essere “oggetto di trattamento anche senza il consenso dell’interessato”. La liceità del suddetto trattamento rinviene la propria ratio nella finalità perseguita dallo stesso.
Precisa la Corte, inoltre, che è fondamentale effettuare un bilanciamento tra contrapposti interessi, quali il diritto alla tutela della privacy e le esigenze di efficienza e funzionalità del condominio. Ne consegue che “le informazioni riportate nei prospetti contabili o come nella specie nei verbali assembleari debbono essere comunicati solamente agli aventi diritto alla relativa conoscenza, e cioè ai condomini”, e non anche a chi non ne abbia interesse.
Nel caso di specie l’amministratore si era limitato ad inviare copia della delibera assembleare ai singoli condomini “senza divulgare o elaborare differentemente il verbale e quanto ivi riportato”.
Per le suddette motivazioni la Cassazione ha rigettato il ricorso, condannando gli amministratori ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio.
Occorre ricordare che il tema analizzato è stato oggetto di una precedente pronuncia della Corte (Cass. Civ., 4 gennaio 2011, n. 186) la quale, in tale circostanza, aveva precisato che la disciplina del codice in materia di protezione dei dati personali, prescrivendo che il trattamento degli stessi avvenga nell'osservanza dei principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti, non consente che gli spazi condominiali, aperti all'accesso di terzi estranei al condominio, possano essere utilizzati per la comunicazione di dati personali riferibili al singolo condomino.

Daniela Sibilio Fonte Agire – Agenzia Giornalistica Real Estate

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