martedì 19 marzo 2013

APPALTO : LA RESPONSABILITA’ DEL CONDOMINIO NEI DANNI CAGIONATI DALL’ESECUZIONE DELLE OPERE


Vige la corresponsabilità dell’appaltatore con il condominio committente?
La pronuncia n. 2362/2012 della Corte di Cassazione in materia di appalto, tratta la vexata questio della corresponsabilità del condominio committente con l’appaltatore per i danni cagionati a terzi, - includendo nella dizione terzi i condomini per quanto attengono le proprietà esclusive, - ed in precipuo si riferisce ad un caso in cui, nel corso di lavori di rifacimento dell’impermeabilizzazione del terrazzo di copertura appaltati dal Condominio, ed eseguiti senza l’ausilio delle cautele idonee ad evitare le infiltrazioni per i preventivabili rovesci meteorologici (installazione di un telo impermeabile), gli appartamenti sottostanti sono stati irreversibilmente inondati.
La questione prende le mosse da una sentenza emessa dal Tribunale adito di Santa Maria Capua Vetere, che rigettava la domanda di condanna del Condominio convenuto, condannando l’appaltatore (terzo chiamato dal Condominio) al risarcimento danni subiti dai condomini attori. La Corte d’Appello di Napoli, a riforma della pronuncia del giudice di prime cure, riteneva corresponsabile nella causazione dell’evento nella misura concorrente del 25 % il Condominio, poiché “essendo prevista nell’opera la rimozione dello strato di impermeabilizzazione, aveva concretizzato grave imprudenza per il condominio l’avere disposto l’esecuzione delle opere nel periodo autunnale, notoriamente piovoso, pari imprudenza per l’appaltatore nell’avere accettato di procedere all’esecuzione, tenendo un comportamento negligente nell’omettere l’adozione di qualsivoglia opera precauzionale”.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha valutato in primis la clausola contrattuale che poneva espressamente a carico dell’appaltatore tutti i danni conseguenti dalla esecuzione di opere a condomini o a terzi, sia cose che a persone, e ritenutala espressamente vincolante per i soli contraenti e non per i terzi, - in guisa tale da immobilizzare e limitare l’azione giudiziale verso una parte contraente per la pretesa occasionata dal fatto illecito radicato dalla esecuzione del contratto ( art 1372 c.c., Cass. n. 1980/5496), - ha ritenuto approfondire il tema della responsabilità dell’appaltatore. Coerentemente, menzionando a sostegno del proprio assunto la sentenza Cass. n. 4361/2005, la Corte rileva che l’appaltatore che a proprio rischio e con propria organizzazione di mezzi e curando le modalità esecutive, esegue l’opus perfectum in piena autonomia è, in generale, responsabile dei danni derivanti a terzi nella o dalla esecuzione dell’opera (Cass. n. 1371/2006).
In tale ottica prosegue respingendo le argomentazioni della Corte di Appello in ordine alla previsione contrattuale di esecuzione delle opere nel periodo autunnale notoriamente piovoso, in forza delle eccezioni al principio generale di responsabilità. Le eccezioni pregnanti radicano la decisione degli ermellini di considerare il condominio committente quale corresponsabile in via diretta con l’appaltatore per i danni cagionati a terzi,( tra le tante citate Cass. n. 2003/7273, Cass. n. 2004/7499, Cass. n. 2004/11478) ogni qualvolta si ravvisano le seguenti eccezioni:
• violazioni a carico del committente del principio del neminem laedere riconducibili all’ art. 2043 c.c. ( ad esempio, tralasciare la sorveglianza nell’esecuzione dell’opera);
• l’evento dannoso sia addebitabile al Condominio per culpa in eligendo determinata nell’aver scelto impresa che difettava delle necessarie capacità tecniche organizzative;
• l’appaltatore in forza dei patti contrattuali o nel concreto svolgimento del contratto, è stato un nudus minister, indi esecutore di ordini del committente e privato della sua autonomia;
• quando il committente si è ingerito con singole e specifiche direttive nelle modalità di esecuzione del contratto o abbia concordato con l’appaltatore singole fasi o modalità esecutive dell’appalto.
La riforma in materia condominiale innovante dal 18 giugno 2013, non tocca i fondamenti della rassegnata pronuncia, che oggetto di dettagliate tutele offerte dalla legislazione vigente.

Scritto da Laura Marchetti Centro Studi Anaci


seguici su twitter:@MAUROMGSAS




Nessun commento:

Posta un commento