L'art. 41
"sexies" della Legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto
dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 18, il
quale dispone che nelle nuove costruzioni debbono essere riservati appositi
spazi per parcheggi,
stabilisce un vincolo di destinazione, in correlazione con la finalità perseguita
di normalizzazione della
viabilità urbana, che incide con effetti necessariamente inscindibili sia nel rapporto pubblicistico
di concessione - autorizzazione edilizia, sia negli atti privati di
disposizione degli spazi riservati al
parcheggio, imponendo la destinazione di detti spazi ad uso diretto dei proprietari delle unità
immobiliari comprese nell'edificio, e dei loro aventi causa.
Pertanto, sono nulle e
sostituite "ope legis" dalla norma imperativa, ai sensi dell'art.
1419 c.c., comma 2, le clausole dei
contratti di vendita che sottraggono le aree predette al loro obbligatorio asservimento
all'uso ed al godimento dei condomini.
Scritto
da Edoardo Riccio Centro Studi Anaci
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