mercoledì 27 marzo 2013

Cassazione Civile, 24.01.2013, n. 1753: Sono nulle le clausole che sottraggono le aree destinate a parcheggio ai sensi della L. 1150/1942 al loro obbligatorio asservimento all'uso ed al godimento dei condomini


L'art. 41 "sexies" della Legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 18, il quale dispone che nelle nuove costruzioni debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi, stabilisce un vincolo di destinazione, in correlazione con la finalità perseguita di normalizzazione della viabilità urbana, che incide con effetti necessariamente inscindibili sia nel rapporto pubblicistico di concessione - autorizzazione edilizia, sia negli atti privati di disposizione degli spazi riservati al parcheggio, imponendo la destinazione di detti spazi ad uso diretto dei proprietari delle unità immobiliari comprese nell'edificio, e dei loro aventi causa.
Pertanto, sono nulle e sostituite "ope legis" dalla norma imperativa, ai sensi dell'art. 1419 c.c., comma 2, le clausole dei contratti di vendita che sottraggono le aree predette al loro obbligatorio asservimento all'uso ed al godimento dei condomini.

Scritto da Edoardo Riccio Centro Studi Anaci  

seguici su twitter:@MAUROMGSAS


Nessun commento:

Posta un commento