E'
nullo per illiceità dell'oggetto il contratto di appalto per l'esecuzione di
opere abusive. In materia di
rilevazione della predetta nullità, l'art. 1421 cod. civ. conferisce al giudice
il potere dovere di rilevarla
d'ufficio, coordinandola con il principio della domanda ed il principio
dispositivo.
Sotto il
primo profilo, la nullità è correttamente rilevata a fronte della domanda
dell'appaltatore diretta ad
ottenere l'esecuzione da parte dei committenti della loro obbligazione di
pagamento del prezzo delle
opere eseguite. Infatti nel caso in cui la parte chieda l'adempimento, la
validità del contratto
rappresenta un elemento costitutivo della domanda.
Scritto da
Edoardo Riccio
seguici su twitter: @MAUROMGSAS
Nessun commento:
Posta un commento