lunedì 11 marzo 2013

CONTO CORRENTE PRIMA E DOPO LA RIFORMA


CASS. 10 MAGGIO 2012 N. 7162
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca contro un condominio per il recupero dell’importo a saldo negativo del conto corrente. Accolta l’opposizione in primo grado, la corte d’appello, investita della controversia in secondo grado, ha confermato il decreto opposto. Il condominio, nel terzo grado di giudizio, ha sostenuto - poi si noterà a torto - che l’amministratore non era stato autorizzato all’apertura del conto corrente bancario, specificatamente non era stata autorizzata l’apertura di una linea di credito bancaria. Grazie alla pronuncia degli ermellini, oggi, si cristallizza in capo all’amministratore condominiale, il potere di aprire senza autorizzazione assembleare un conto corrente condominiale ove far affluire i contributi condominiali versati per le spese comuni, in forza dell’ampia autonomia amministrativa sancita dall’art 1130 1 comma n. 3 c.c., oltreché nella trasparenza amministrativa della gestione condominiale; certo che una specifica autorizzazione assembleare è richiesta in tutti i casi di apertura di una linea di credito, come dottrina eminente insegna (A. Scarpa, De Tilla).
Se attualmente l’amministratore ha il potere di aprire il conto corrente, con la vigenza della riforma avrà il DOVERE. In tal senso, il testo approvato ed in vigore dal 18 giugno 2013, dispone all’art 1129 comma 7 c.c., che “l’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio su specifico conto corrente, postale o bancario intestato al condominio”. Al fine di rendere conto della entità della gravità della violazione commessa, il legislatore sanziona la inottemperanza a quanto disposto ( leggasi alla mancata apertura del conto corrente condominiale) con la revoca. I condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato. In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all’autorità giudiziaria deliberata dai condomini In sede assembleare. 
Scritto da Laura Marchetti

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