Cassazione
Civile, Sez. VI – 2 (Ord.), 04.02.2013, n. 2500: Una porta realizzata in corrispondenza
del muro comune delimitante la proprietà esclusiva non viola l'articolo 1102
c.c.
Presidente
Dott. Goldoni Umberto, Relatore Dott. Proto Cesare Antonio
L'uso
paritetico della cosa comune che va tutelato deve essere compatibile con la
ragionevole previsione
dell'utilizzazione che in concreto faranno gli altri condomini e non anche
della identica e contemporanea
utilizzazione che in via meramente ipotetica e astratta nel potrebbero fare.
(Nel caso
di specie un condomino aveva sostituito la preesistente porta e la preesistente
finestra con una porta
basculante realizzata in corrispondenza della sua proprietà esclusiva con la
conseguenza che non
poteva affermarsi che l'intervento precludeva l'eguale utilizzo del muro da
parte di altro condomino
in quanto egli non ne avrebbe potuto fare un eguale utilizzo, non potendo
aprire varchi nell'altrui
proprietà).
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