martedì 9 luglio 2013

NON SI PUO’ MODIFICARE LA FACCIATA CONDOMINIALE SE VI E’ UN DIVIETO ESPRESSO DAL REGOLAMENTO CONTRATTUALE

La Corte di Cassazione con sentenza n. 14898 del 13 giugno 2013, si sono occupati delle clausole contrattuali inserite nel regolamento di condominio, con particolare riferimento alle clausole con cui i singoli condomini si obbligano reciprocamente a non modificare l’aspetto architettonico delle facciate ponendo, in questo modo, dei limiti al proprio diritto di godere e disporre del bene.
Il principio espresso è il seguente: La clausola contrattuale contenuta nel regolamento di condominio e negli atti di compravendita delle singole unità immobiliari, con cui si vieta di apportare modifiche che possano contrastare in modo visibile con l’estetica del complesso condominiale, da origine a servitù prediali reciproche, consistenti nell’assoggettare al peso della immodificabilità tutti i piani o le porzioni di piano in proprietà esclusiva, a vantaggio di tutte le altre unità immobiliari. I diritti scaturenti da tale servitù possono essere fatti valere in giudizio non solo dall’amministratore, ma da ciascun condomino.
Il motivo di tale decisione deriva dal fatto che l’impegno di non apportare modifiche alle proprie unità abitative, contenuto in regolamenti di natura contrattuale, è riportato nei singoli rogiti d’acquisto poi ritualmente trascritti, dando origine a una servitù prediale reciproca, consistente nell’assoggettare al peso della immodificabilità tutti i piani o le porzioni di piano in proprietà esclusiva, a vantaggio di tutte le altre unità immobiliari.



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