L'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di
quello di revisione delle spese, non ha natura negoziale, per cui esso non deve
essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine
sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'articolo 1136, secondo comma,
del Codice civile.(Cassazione S.U. n. 18477/2010)
Le tabelle, infatti, sono allegate al regolamento condominiale
(art. 68 dd. Aa.c.c.) il quale viene approvato dall'assemblea a maggioranza
stabilita dal secondo comma dell'art. 1136 c.c. (art. 1138 c.c.). Ne consegue
che anche le tabelle devono essere approvate con la stessa maggioranza
richiesta per il regolamento di condominio. Questo principio è stato di recente
applicato dalla suprema corte (sent. n. 11387 depositata il 13 maggio 2013) che
ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato da un condominio contro la
sentenza con la quale la Corte
d'appello aveva dichiarato la nullità di una delibera condominiale nella parte
in cui erano state modificate le quote millesimali già attribuite, per come
risultanti dalle tabelle allegate al regolamento condominiale perché detta
delibera modificava dei criteri legali/convenzionali relativi alla ripartizione
delle spese, sulla base del voto reso dall'assemblea a maggioranza e non ad
unanimità dei condomini. 4
I giudici di legittimità, contrariamente, hanno applicato
l'orientamentodelle sezioni Unite precisando tra l'altro, che questa modalità
di approvazione non comporta alcun inconveniente nei confronti dei condomini,
in quanto, nel caso di errori nella valutazione delle unità immobiliari di
proprietà esclusiva, coloro i quali si sentono danneggiati possono chiedere la
revisione ex articolo 68 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
E' bene ricordare che nella legge di riforma del condominio (legge
11 dicembre 2012 n. 220, in
vigore dal prossimo 18 giugno) ha recepito in parte questo indirizzo stabilendo
che, in linea di principio, i millesimi espressi nella tabella millesimale
possono essere rettificati o modificati all'unanimità (art. 69, 1° co.
dd.aa.c.c.). Tuttavia possono essere modificati o rettificati anche
nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza di cui all'art.
1136,2°co c.c., quando risulta che sono conseguenza di un errore o quando per
le mutate condizioni di una parte dell'edificio (in conseguenza di
sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle
unità immobiliari) è alterato per più di un quinto il valore proporzionale
dell'unità immobiliare anche di un solo condomino.
Luana Tagliolini www.studiocataldi.it
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