La facciata è la
parte esterna dell'edificio condominiale ed è costituita dal muro perimetrale,
dall'intonaco e dalla tinteggiatura (Cassazione, sentenza n. 851/07). Con
l'entrata in vigore, il 18 giugno, della legge di riforma del condominio (n.
220/12) farà parte a pieno titolo della più ampia categoria delle parti comuni
(articoli 1117 n. 1 Codice civile) di proprietà di tutti i condomini. La
facciata svolge anche funzioni accessorie che possono essere liberamente
esercitate anche dal singolo condomino, purché sia consentito il pari uso agli
altri, non si muti la destinazione della facciata e inoltre non si arrechi
danno al decoro dell'edificio, inteso quest'ultimo come un bene comune il cui mantenimento
è tutelato a prescindere dalla validità estetica assoluta delle modifiche che
si intendono apportare (Cassazione n. 1286/10). L'alterazione del decoro ben
può correlarsi alla realizzazione di opere che, pur se minime, vanno a cambiare
l'originario aspetto anche soltanto di singoli elementi o punti del fabbricato.
La facciata può consentire l'appoggio di insegne pubblicitarie, di
targhe professionali o commerciali e persino di canne fumarie, sempre nel
rispetto degli interessi degli altri condomini e purché il regolamento non lo
vieti. Con l'arrivo della stagione calda ritorna a preoccupare il problema
dell'installazione dei condizionatori. Una annosa questione che non sempre
trova univoca soluzione da parte dei giudici e che deve essere spesso valutata
di volta in volta in ragione del diverso impatto visivo che il manufatto può
avere sull'aspetto architettonico dell'edificio.
L'uso del bene comune da parte del condomino deve avvenire nel
rispetto delle regole dettate dalla legge ed entro i limiti sopra indicati. A
queste condizioni può ritenersi legittima l'installazione da parte del singolo
condomino di un impianto di condizionamento sulla facciata esterna o interna
dello stabile condominiale. Deve trattarsi però di un manufatto di piccole
dimensioni che, come tale, non vada a stravolgere l'armonia della facciata
stessa e che magari si inserisca in essa, per colore e posizione, quasi a
scomparire (Cassazione numero 12343/03). I limiti sono invece superati se il
condizionatore assume dimensioni spropositate rispetto alla normale
accettabilità, perché in questo caso viene a modificarsi la destinazione tipica
del bene comune. Sotto tale profilo, a nulla rileva il fatto che già esistano
altri condizionatori anteriormente installati sulla medesima facciata in quanto
non trova giustificazione l'ulteriore aggravio che un voluminoso condizionatore
arreca al decoro architettonico complessivamente considerato, sia con
riferimento alla particolare dislocazione di esso rispetto a quella degli altri
già esistenti e sia per le sue particolari dimensioni. Non va comunque
sottovalutato il fatto che il condizionatore è ormai ritenuto un impianto
indispensabile per l'abitabilità dell'appartamento secondo l'evoluzione delle
esigenze generali dei cittadini e le moderne concezioni in tema di igiene,
talché la sua installazione in facciata richiede valutazioni meno rigide.
Anche per tende o zanzariere è bene accertarsi che il regolamento
di condominio non preveda qualche limitazione. Se è vero infatti che le
finestre non rientrano tra le parti comuni del condominio, non per questo si è
legittimati a modificarle a proprio piacimento e a renderle disarmoniche
rispetto alle altre che si aprono sulla facciata. Nel regolamento possono
essere inserite alcune norme dirette a tutelare il decoro, stabilendo, ad
esempio, che qualsiasi modifica che il condomino intenda apportare alle parti
esterne, siano esse comuni o di proprietà individuale, debba essere
preventivamente sottoposta alla valutazione dell'assemblea circa il modello o sulle
modalità di applicazione al fine di rendere l'intervento il meno invasivo
possibile e comunque conforme a quanto già esistente. Una volta rispettato il
decoro, anche una maggioranza semplice può ritenersi sufficiente.
Augusto Cirla www.ilsoe24ore.com 3
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