L’amministratore può
ottenere un decreto ingiuntivo contro il condomino moroso in base allo stato di
ripartizione approvato dall'assemblea. L’approvazione fornisce la prova
documentale dell’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, che
legittima il creditore-condominio a richiedere l’ingiunzione di pagamento.
L’amministratore può
agire in giudizio per ottenere un decreto ingiuntivo contro i condomini morosi
sulla base dell’ultimo stato di ripartizione approvato dall’assemblea. Ne
consegue che la mancata approvazione dei bilanci e dei relativi riparti di
spese comporta che nessuna ingiunzione possa essere emessa nei confronti del
condomino. È questo il principio che si ricava dalla sentenza n. 10995 del 9
maggio 2013, con la quale la
Corte di Cassazione torna a occuparsi del procedimento
monitorio attivato dall’amministratore nei confronti del condomino moroso, con
particolare riferimento all’ingiunzione di pagamento emessa in base a bilanci
irregolari in quanto mai approvati dall’assemblea.
Il caso. Il condomino
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con il quale il giudice gli aveva
ingiunto il pagamento delle somme dovute a titolo di oneri condominiali mai
corrisposti. Rigettata l’opposizione sia in primo che in secondo grado, la stessa veniva reiterata dal
condomino innanzi alla Corte di Cassazione. Tra gli altri motivi di ricorso, il
condominio sostiene che il decreto ingiuntivo sia stato emesso sulla base di
bilanci mai approvati dall’assemblea di condominio.
I debiti condominiali devono
risultare dai bilanci approvati dall’assemblea. Ai sensi dell’art. 63 disp.
att. c.c., l’amministratore di condominio, sulla base dell’ultimo stato di
ripartizione approvato dall’assemblea, agisce contro i condomini morosi
proponendo ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al giudice competente, anche
senza la preventiva autorizzazione dell’organo assembleare. Il legislatore,
dunque, subordina espressamente il potere dell’amministratore di agire in via
monitoria alla prova documentale del debito, che deve risultare dalle voci del
bilancio condominiale regolarmente approvato dall’assemblea, secondo le
modalità e le maggioranze richieste dalla legge.
Per iniziare il procedimento
monitorio, dunque, è necessario che l’assemblea abbia approvato un piano di
ripartizione e, di conseguenza, accertato lo stato di morosità del condomino.
In questo modo il condominio sarà titolare di un credito certo (in quanto
approvato dall’assemblea), liquido (perché determinato nel suo ammontare) ed
esigibile (poiché lo stato di morosità fa maturare le quote dovute),
soddisfacendo tutti i presupposti richiesti per l’avvio della procedura
ingiuntiva ex artt. 633 e ss. c.p.c.
La decisione della cassazione. Nel
caso di specie risulta documentalmente provato che i bilanci posti alla base
del decreto ingiuntivo non erano stati approvati, circostanza questa, peraltro,
già sollevata durante il giudizio di opposizione e del tutto ignorata, senza
motivo, dal giudice del merito.
Nello specifico, il decreto
ingiuntivo in questione è stato richiesto sulla base di bilanci irregolari,
irregolarità confermata dallo stesso condominio, che ha dovuto convocare anni
dopo l’assemblea per l’approvazione e la regolarizzazione dei bilanci medesimi.
Pertanto, concludono i Giudici di
legittimità, anche prescidendo dalle eccepite nullità delle deliberazioni
assembleari in questione, la mancata approvazione dei bilanci e dei relativi
riparti di spese comporta che nessuna ingiunzione poteva essere emessa nei
confronti del condomino. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha cassato la sentenza
impugnata e rinviato la causa ad altra sezione della Corte d’appello.
Nota a Cassazione civile, sentenza 9 maggio 2013, n. 10995 a cura dell'Avv.
Giuseppe Donato Nuzzo www.agire.tv
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