venerdì 14 settembre 2012

TURNI POSTI AUTO


Cassazione Civile, 19.07.2012, n. 12485: E' possibile stabilire l'uso turnario del parcheggio
vietando l'uso di altro posto auto al momento non occupato

Presidente Dott. Oddo Massimo, Relatore Dott. Matera Lina

La delibera assembleare che, in considerazione dell'insufficienza dei posti auto in rapporto al
numero dei condomini, ha previsto l'uso turnario e stabilito l'impossibilità, per i singoli condomini, di occupare gli spazi ad essi non assegnati anche se i condomini aventi diritto non occupino in quel momento l'area parcheggio loro riservata, non si pone in contrasto con l'art. 1102 c.c., ma costituisce corretta espressione del potere di regolamentazione dell'uso della cosa comune da parte dell'assemblea.
L'essenza stessa del turno, d'altro canto, richiede che, nel corso del suo svolgimento, il comunista che ne beneficia, abbia l'esclusività del potere di disposizione della cosa, senza che vi sia sostanziale interferenza degli altri compartecipi con mezzi e strumenti che ne facciano venire meno l'avvicendamento nel godimento o inducano alla incertezza del suo avverarsi.
Pertanto, la volontà collettiva, regolarmente espressa in assemblea, volta ad escludere
l'utilizzazione, da parte degli altri condomini, degli spazi adibiti a parcheggio eventualmente lasciati liberi dai soggetti che beneficiano del turno, non si pone in contrasto con il diritto dei singoli condomini all'uso del bene comune e non comporta una violazione dell'art. 1138 c.c..
Nella specie, infatti, non si tratta di impedire il godimento individuale di un bene comune, ma di
evitare che, attraverso un uso più intenso da parte di singoli condomini, venga meno, per gli altri, la possibilità di godere pienamente e liberamente della cosa comune durante i loro turni, senza subire alcuna interferenza esterna.

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