Deve essere ritenuta la
responsabilità del condominio, concorrente con quella dell’appaltatore, per i
furti patiti dai condomini e che siano stati resi più agevoli per effetto dell’installazione
di un ponteggio usato dai ladri per introdursi nelle abitazioni. La
responsabilità del condominio committente, oltre che per cattiva scelta della
impresa appaltatrice o per erronee disposizioni che siano state impartite, può
derivare comunque da carente od omessa custodia. Il condominio ha quindi il
dovere di richiedere all’appaltatore la predisposizioni di cautele idonee a
rendere difficili le incursioni ladresche ed ha anche l’obbligo di controllarne
l’attuazione. (Corte Di Cassazione, sezione seconda civile sentenza del 23
Marzo 2009 n. 6435)
Quanto recentemente affermato dalla
Corte Suprema ha conosciuto specifico precedente nelle motivazioni rese da un
Giudice Ordinario del Tribunale di Milano. Il giudice ha accertato a)
l’esistenza alla data del furto del ponteggio metallico a ridosso della
facciata dell’edificio condominiale, su cui si aprono le finestre
dell’appartamento dei due attori che avevano subito il furto; b) l’assoluta
mancanza in tale struttura di luci esterne e di misure di sicurezza a tutela
dei singoli appartamenti; c) la circostanza che il furto era stato commesso
utilizzando l’impalcatura esterna.
A tali circostanze altre se ne sono aggiunte, poichèla Corte ha ritenuto che il
condominio avesse l’obbligo di vigilare sulla osservanza, da parte dell’impresa
appaltatrice, di tutte le precauzioni del caso (essendo stata l’impalcatura
montata senza luci esterne e senza alcuna struttura di sicurezza per
l’inviolabilità degli appartamenti) e che il condominio aveva, tra l’altro, omesso
di fornire l’indicazione della ditta appaltatrice, così impedendone di fatto la
chiamata in causa da parte degli attori. La corte ha confermato che l’autonomia
dell’appaltatore (il quale esplica la sua attività nell’esecuzione dell’opera
assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonchè curandone le
modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della
sua opera), comporta che, di regola, l’impresa sia considerata come l’unico
responsabile dei danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’opera. Tuttavia,
il Giudice di Legittimità ha aggiunto che “una corresponsabilità del
committente può configurarsi sia in ipotesi di violazione di regole di
custodia, ex art. 2051 c.c. che in caso di riferibilità dell’evento al committente
stesso per “culpa in eligendo” per essere stata affidata l’opera ad un’impresa
assolutamente inidonea ovvero quando l’appaltatore – in base ai patti
contrattuali – sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed
abbia agito quale “nudus minister” attuandone specifiche direttive.
A tali circostanze altre se ne sono aggiunte, poichè
Gorgonzola,
13 Settembre 2012
Nessun commento:
Posta un commento