martedì 25 settembre 2012

CONDOMINIO, RESPONSABILITA’. FURTI AGEVOLATI DAL PONTEGGIO. Art. 1035 c.c.


Deve essere ritenuta la responsabilità del condominio, concorrente con quella dell’appaltatore, per i furti patiti dai condomini e che siano stati resi più agevoli per effetto dell’installazione di un ponteggio usato dai ladri per introdursi nelle abitazioni. La responsabilità del condominio committente, oltre che per cattiva scelta della impresa appaltatrice o per erronee disposizioni che siano state impartite, può derivare comunque da carente od omessa custodia. Il condominio ha quindi il dovere di richiedere all’appaltatore la predisposizioni di cautele idonee a rendere difficili le incursioni ladresche ed ha anche l’obbligo di controllarne l’attuazione. (Corte Di Cassazione, sezione seconda civile sentenza del 23 Marzo 2009 n. 6435)
Quanto recentemente affermato dalla Corte Suprema ha conosciuto specifico precedente nelle motivazioni rese da un Giudice Ordinario del Tribunale di Milano. Il giudice ha accertato a) l’esistenza alla data del furto del ponteggio metallico a ridosso della facciata dell’edificio condominiale, su cui si aprono le finestre dell’appartamento dei due attori che avevano subito il furto; b) l’assoluta mancanza in tale struttura di luci esterne e di misure di sicurezza a tutela dei singoli appartamenti; c) la circostanza che il furto era stato commesso utilizzando l’impalcatura esterna.
A tali circostanze altre se ne sono aggiunte, poichè la Corte ha ritenuto che il condominio avesse l’obbligo di vigilare sulla osservanza, da parte dell’impresa appaltatrice, di tutte le precauzioni del caso (essendo stata l’impalcatura montata senza luci esterne e senza alcuna struttura di sicurezza per l’inviolabilità degli appartamenti) e che il condominio aveva, tra l’altro, omesso di fornire l’indicazione della ditta appaltatrice, così impedendone di fatto la chiamata in causa da parte degli attori. La corte ha confermato che l’autonomia dell’appaltatore (il quale esplica la sua attività nell’esecuzione dell’opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonchè curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera), comporta che, di regola, l’impresa sia considerata come l’unico responsabile dei danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’opera. Tuttavia, il Giudice di Legittimità ha aggiunto che “una corresponsabilità del committente può configurarsi sia in ipotesi di violazione di regole di custodia, ex art. 2051 c.c. che in caso di riferibilità dell’evento al committente stesso per “culpa in eligendo” per essere stata affidata l’opera ad un’impresa assolutamente inidonea ovvero quando l’appaltatore – in base ai patti contrattuali – sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale “nudus minister” attuandone specifiche direttive.
                                                                                                                                                         Gorgonzola, 13 Settembre 2012


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