Se l’opera eseguita dall’appaltatore
presenta vizi e difformità, è sufficiente che il
committente eccepisca tali vizi, non essendo tenuto a domandare
la risoluzione del contratto. Lo ha stabilito la Cassazione con la
sentenza 18091/12.
Un condominio incarica una società
per l’esecuzione di lavori risanamento della fognatura condominiale. In seguito, però, l’officina meccanica
sita nel seminterrato dell’immobile ottiene dalla società
appaltatrice – terza chiamata nel giudizio di primo grado
– una somma a titolo di risarcimento, per i danni subiti in conseguenza delle infiltrazioni nel seminterrato di
acque di scarico provenienti dalla tubazioni
condominiali. Viene, invece, rigettata la domanda proposta dalla
società , che chiedeva il pagamento da parte del condominio
del saldo della somma dovuta per i lavori eseguiti. La Corte d’appello, adita dalla società, stabilisce poi
che il condominio in effetti sia debitore del
corrispettivo non ancora versato per le opere prestate dall’appaltatrice.
Opposizione al pagamento: quale domanda? Nel
ricorso per cassazione risolto dalla sentenza in commento
il condominio lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c.,
in relazione all’art. 360, n. 5 del codice di rito, formulando il
seguente quesito: l’opposizione alla domanda di pagamento
del prezzo dell’appalto deve essere
necessariamente sostenuta da una domanda di risoluzione del contratto
oppure è sufficiente esperire una domanda di garanzia dei
vizi?
Eccepire il vizio è sufficiente. La Suprema Corte , che accoglie il ricorso, censura la
sentenza impugnata che non aveva tenuto conto - nel decidere
sull’entità del corrispettivo dovuto per l’esecuzione
dei lavori – dell’eccezione proposta dal
condominio, ossia la responsabilità per inadempimento
dell’appaltatore.
Risulta, infatti, che la società
nell’eseguire i lavori aveva omesso di sigillare le tubazioni. In simili casi il committente,
prosegue il Collegio, può «al fine di paralizzare la pretesa avversaria, opporre in via di eccezione le difformità e i vizi
dell’opera», senza che sia necessaria la proposizione, in via
riconvenzionale, di una domanda di risoluzione.
www.lastampa.it
visita il nostro sito: www.mggestioniimmobiliari.com
Nessun commento:
Posta un commento