1. Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed
ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio,
ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere
espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un
registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota
sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei
rapporti in corso e delle questioni pendenti. L'assemblea condominiale
può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente
identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del
condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per
la nomina dell'amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i
condomini sulla base dei millesimi di proprietà. I condomini e i
titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono
prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed
estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti
giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della
relativa registrazione.
2. L'assemblea può anche nominare, oltre
all'amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre
condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio
ha funzioni consultive e di controllo.
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